Tassa rifiuti e rimborso Iva Il Codacons chiama i cittadini
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fonte:
- Messaggero Veneto
La Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza 5078/2016 ha sancito l’ illegittimità dell’ applicazione dell’ Iva all’ imposta comunale relativa ai rifiuti considerato che «la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è assoggettabile a Iva perchè essa ha natura tributaria». Tale pronuncia segue ad altre sentenze dello stesso tenore emesse dalla stessa Corte di Cassazione (3756/2012) e dalla Corte Costituzionale (238/2009). La giurisprudenza, pertanto, è concorde nel ritenere che l’ Iva sulla tassa dei rifiuti (a prescindere dalla denominazione Tia e Tares) non è e non fosse dovuta perché entrata tributaria e non corrispettivo di un servizio reso. In questo modo, secondo il Codacons, presieduto in provincia di Pordenone dall’ avvocato Margherita Cusin, si apre la porta ai rimborsi per i cittadini, che hanno diritto a richiedere le somme illegittimamente versate, oltre agli interessi legali a decorrere dal giorno di pagamento. Sono rimborsabili i pagamenti avvenuti fino ai 10 anni precedenti la domanda e per il futuro è opportuno intimare la immediata cancellazione dalle fatture della voce relativa all’ Iva. Info sui siti www.codacons.it e www.codaconsfriuli.it ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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