18 Febbraio 2009

Su Lehman profezie del giorno dopo. Gli indennizzi e la regola dei 12 mesi

 affermato che «la modifica del Tuf del 2005 ha introdotto l’obbligo della banca di rispondere per i bond venduti nei 12 mesi antecedenti a un default» (Plus24, 20-9-2008 p. 6). Letto ciò, molti hanno creduto di essere salvi. Peccato che il Testo unico della finanza (Tuf) non preveda affatto un tale obbligo, tanto che viene da chiedersi se davvero il giornale abbia riportato fedelmente la risposta. In realtà il Tuf contempla all’art. 100-bis l’obbligo di rispondere in caso di insolvenza dell’emittente per gli intermediari che trasferiscano prodotti finanziari "per la durata di un anno dall’emissione" o nel caso che "essi vengano sistematicamente rivenduti nei dodici mesi successivi a un collocamento". Quindi tutt’altra cosa. La banca risponde semmai se il titolo venduto è stato emesso da meno di un anno, non se travolto da un fallimento entro un anno dalla vendita. Restano fuori quindi tutte le Lehman Brothers comprate magari anche nel corso del 2008 ma emesse anni prima. Contrariamente al titolo del servizio di Federica Pezzatti sul Sole 24 Ore. Senza pretendere da una testata economica italiana una qualche competenza nella materie di cui si occupa, bastava il buon senso per rendersi conto l’obbligo enunciato era assurdo. Equivarrebbe a spronare gli speculatori a comprare i titoli delle società sull’orlo del fallimento, facendo conto che alla mala parata arriverebbe l’indennizzo della banca. Tutto troppo facile. Non s’illudano neppure i risparmiatori incastrati in polizze vita appoggiate a obbligazioni ugualmente della Lehman Brothers. Fra le associazioni di consumatori c’è infatti chi la fa molto semplice.  Nel corso della trasmissione "Striscia La Notizia" del 5-11-2008 il Codacons ha presentato una soluzione bell’e pronta. La fornirebbe il decreto Bersani, che permette di recedere da polizze pluriennali anche prima della scadenza. Peccato che tale norma non valga per le polizze vita.  Al che il Codacons ha aggiunto nel suo sito che le fattispecie in questione sarebbero polizze miste, termine già poco chiaro, perché con polizze miste s’intendono in genere le polizze sia per il caso di vita che per il caso di morte. In ogni caso non c’è da sperare che basti richiamarsi al decreto Bersani per ottenere indietro i soldi dalla compagnia di assicurazione. Anzi, ciò potrebbe essere inopportuno, perché significherebbe ammettere senza riserve che tali contratti sono polizze assicurative. Potrebbe avere più senso un’impostazione diversa. Interessante al riguardo una causa presso il Tribunale di Trani, condotta dall’avvocato Domenico Romito per una polizza unit linked della Cattolica Assicurazioni, conclusasi il 30-4-2008 con la condanna della Banca Popolare di Bari. Essa ha dovuto risarcire la risparmiatrice interessata, proprio perché è stato riconosciuto che anche per tali contratti è applicabile la normativa, più cautelativa, prevista per l’intermediazione finanziaria. Economisti ritardatari. Ma anche i docenti universitari vogliono fare la loro brava brutta figura. In particolari quel gruppo di economisti che, raggruppati solo la sigla LaVoce.it, da alcuni anni impartiscono lezioni a dritta e a manca. Prendiamo infatti la ridicola iniziativa Patti Chiari delle banche italiane col suo elenco di obbligazioni "a basso rischio". Esso è stato oscurato il 29-11-2008, dopo aver superato il limite della decenza. Continuava infatti a consigliare obbligazioni della Lehman Brothers addirittura la mattina del 15-9-2008, quando ormai era acclarato che la società era andata a gambe all’aria. Ma fin dall’inizio l’elenco di obbligazioni di Patti Chiari appariva in tutta la sua insulsaggine, incoerenza e anche pericolosità.

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