Strisce blu illegittime se invadono le carreggiate e non sono affiancate da zone non a pagamento
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fonte:
- Libertà
Le Amministrazioni Comunali continuano a considerare il Codice della Strada come se fosse un libro in bianco sul quale scrivere e/o leggere quello che più fa comodo alle casse comunali. In realtà il Codice della Strada è una legge dello Stato e solo attraverso un’ altra legge dello Stato può essere modificata. Il D. L. vo n. 285 del 1992 e successive modificazioni (chiamato Codice della Strada proprio per evitare interpretazioni personalistiche che renderebbero lo stesso codice diverso da città a città, prevede all’ art. 11 comma 3: " Al Ministero dell’ Interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati". Ad integrazione il D. P. R n. 495 all’ art 21 comma 1 " Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all’ art 11 comma 3, del C. d. S., provvede con proprie direttive il Ministro dell’ Interno. In ragione di ciò è a dir poco scandaloso che le amministrazioni comunali continuino prepotentemente a fare orecchie da mercante in nome e per conto di quello che appare sempre più evidente: fare cassa anche contravvenendo al codice stesso. Il Codice della Strada all’ art. 7 Comma 6, infatti, recita testualmente: "Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico". Sempre l’ art. 7 ma al comma 8 indica: "Qualora il comune disponga l’ installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata al parcheggio rispettivamente senza custodia (salvo che per le zone pedonali, a traffico limitato o di particolare rilevanza urbanistica). Tale aspetto è stato anche oggetto di rilevo da parte della Corte di Cassazione con sentenza a sezioni unite n. 116 del 2007 «in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’ osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo come quello consistente nella violazione dell’ obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento". Il Codacons darà il via ad una azione collettiva riguardante tutti coloro che sono stati multati ingiustamente che potranno segnalare la loro adesione attraverso il numero verde 800 050 800. *Vicepresidente Regionale Codacons.
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