24 Febbraio 2015

STRISCE BLU: ILLEGITTIMA LA MULTA SE LA SOSTA SULLE STRISCE BLU SI E’ PROLUNGATA OLTRE L’ORARIO PRESTABILITO DAL TICKET DI PARCHEGGIO

E’ ILLEGITTIMA LA MULTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 15 C.D.S.
(CODICE DELLA STRADA) SE LA SOSTA SULLE STRISCE BLU SI E’ PROLUNGATA OLTRE
L’ORARIO PRESTABILITO DAL TICKET DI PARCHEGGIO 

SE
LA SOSTA VIENE EFFETTUATA OMETTENDO L’ACQUISTO DEL TICKET ORARIO DEVE
NECESSARIAMENTE ESSERE APPLICATA LA SANZIONE, SE INVECE VIENE ACQUISTATO IL
TICKET, MA LA SOSTA SI PROLUNGA OLTRE L’ORARIO DI COMPETENZA, NON SI DEVONO
APPLICARE SANZIONI MA SI PUO’ PROCEDERE SOLO AL RECUPERO DELLE SOMME
ULTERIORMENTE DOVUTE

In tal senso si
è espresso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con  parere del 22.3.2010 – prot. 25783
chiarendo che:

·
la sanzione di cui all’articolo 7, comma 15, codice della strada, si
applica ne caso in cui la sosta sia vietata, ovvero limitata nel tempo o
regolamentata secondo la categoria dei veicoli;

·
qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorchè
assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della
sanzione di cui al citato articolo 7, comma 15;

·
se la sosta viene effettuata omettendo
l’acquisto del ticket orario, si applica
la sanzione di cui all’articolo 7, comma 14
;

·
se viene acquistato il ticket ma la sosta
si prolunga oltre l’orario, non si applicano sanzioni, ma si dà corso al
recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali
stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’articolo 17, comma
132, legge 127/97: non può essere applicata la sanzione di cui all’articolo 7,
comma 15.

Già in precedenza il Giudice di Pace di Lecce, con sentenza del 22.10.07  n. 4285,
aveva accolto il ricorso proposto da un automobilista avverso una multa
elevata da ausiliari del traffico del Comune di Lecce e relativa “alla
sosta in area regolamentata con titolo di pagamento scaduto”.

Ed infatti, con la sentenza in oggetto il Giudice di
Pace ha statuito che “La sosta in
area regolamentata con titolo di pagamento scaduto non costituisce autonoma
fattispecie sanzionata dall’art. 7, comma 1, lett. f) del CdS (che sanziona la
sosta effettuata senza titolo di pagamento nelle aree regolamentate)”.

In particolare, per il Giudice di Pace, si
era verificata soltanto la non conformità del corrispettivo pagato della sosta
alle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

 Il Giudice di Pace di Lecce ha, quindi,
ritenuto non sanzionabile la condotta di chi ha sostato in area regolamentata
con titolo di pagamento scaduto poiché non prevista da nessuna norma del Codice
della Strada.

Pertanto,

SE HAI RICEVUTO UNA MULTA PER SOSTA CON TITOLO DI PAGAMENTO SCADUTO
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 15 C.D.S.

 

ISCRIVITI
AL CODACONS PER CHIEDERE L’ANNULLAMENTO DELLA MULTA ILLEGITTIMA E RICEVERAI AL
TUO INDIRIZZO EMAIL IL RICORSO DA PRESENTARE AL PREFETTO

 

Per aderire all’iniziativa,
iscriviti al CODACONS al costo di 6,10 euro tramite il servizio in consumatori
– class action (servizio a richiesta riservato ai maggiorenni) ed agisci per
chiedere l’annullamento della multa

 

CLICCA QUI per agire e chiedere
l’annullamento della multa

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