2 Marzo 2018

STRAGE LATINA: CODACONS CHIEDE DI INDAGARE SU CHI HA GIUDICATO IDONEO CAPASSO

 

VERIFICARE SE MANCATA ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA FAMIGLIA POSSA CONFIGURARE REATI

La tragedia di Cisterna di Latina, con il passare delle ore, sta drammaticamente prendendo i connotati di una tragedia annunciata. Lo afferma il Codacons, che presenta oggi un esposto alla Procura di Latina, alla Procura Militare e all’Arma dei Carabinieri, affinché si accertino le responsabilità di chi, pur conoscendo la situazione critica di Luigi Capasso, lo ha giudicato idoneo al servizio.
Desterebbe dubbi e perplessità la circostanza secondo cui nessun controllo successivo sul suo stato di salute sarebbe stato svolto anche per valutare una opportuna sospensione dal servizio che avrebbe comportato il ritiro della pistola di ordinanza – scrive il Codacons nell’esposto – In presenza di una azione penale avviata e delle tre distinte inchieste della Procura della Repubblica di Latina, della Procura Militare di Roma e dal Comando generale dell’arma dei Carabinieri, il Codacons non può esimersi, in virtù del ruolo alla stessa associazione istituzionalmente riconosciuto, dal richiedere un intervento delle autorità adite per lo svolgimento dei necessari e rigorosi accertamenti, verificando se siano state poste in essere tutte le procedure idonee da parte degli organi di giustizia e delle forze dell’ordine nei confronti di un carabiniere la cui condizione personale e familiare sarebbe stata ben nota tanto ai servizi sociali, alla Polizia ma soprattutto ai Carabinieri”.
Il Codacons chiede dunque alle Procure e ai Carabinieri “di valutare se il comportamento di Luigi Capasso e la sua condizione psicofisica fossero sufficienti a prevedere quanto purtroppo è accaduto, nonché se sia stato fatto tutto ciò che la legge consentiva a tutela della consorte e, per estensione, dell’intero nucleo familiare, poiché in caso di accertate responsabilità ben potrebbero configurarsi fattispecie penalmente rilevanti quali omesso controllo e vigilanza, art. 328 c.p. e art. 40 del codice penale che afferma: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

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