1 Aprile 2010

Strada dei Parchi ha torto: aumenti illegittimi.

ROMA _ Aumenti illegittimi. Dunque, da annullare. Strada dei Parchi ha torto. Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comunità Montana Gran Sasso, più i consumatori che li avevano affiancati nel ricorso, ragione. E sull’ ideale banco degli imputati finisce l’ Anas. Per non aver esercitato i controlli dovuti. Lo ha deciso il Tar Lazio (terza sezione). Che ha in un colpo solo annullato e cancellato con effetto retroattivo i rincari ai pedaggi su A24 e A25 (Roma-Teramo e Roma-Pescara) concessi alla società partecipata al 60% da Autostrade spa (Benetton) e al 40% da Toto a gennaio 2006 e agosto 2008. Per il Tar gli atti con cui l’ Anas li approvò sono «palesemente illegittimi» e affetti «da grave vizio d’ istruttoria e motivazione». I primi ricorsi degli enti locali (e a latere del Codacons) erano partiti nel 2006. Poi la sola Provincia di Teramo aveva ribadito il ricorso nel 2008 contro l’ irrituale aumento agostano. Anas e gestore lo avevano legato al varo della seconda corsia (da anni attesa) nell’ ultimo tratto verso Teramo. Ma l’ argomento per il Tar non regge. Quell’ opera infatti «non giustificava l’ aumento», ma valeva solo come adempimento di parte degli obblighi accettati per avere la convenzione. I lavori avrebbero dovuto comunque essere «oggetto di valutazione con il procedimento prescritto per gli aumenti», sospesi fin lì, rimarca il Tar, proprio per le inadempienze dei concessionari. Il rincaro del 2008 non fu invece preceduto «né da accertamento dell’ Anas rispetto all’ inadempienza contestata, né da altro provvedimento autorizzativo». Analogo e «grave» difetto di controllo viene contestato sugli aumenti 2006. Accordati, per il Tar, senza rispettare le norme della Convenzione con l’ Anas, che anche in quel caso aveva negato gli aumenti nel 2005 «per inadempienze del concessionario». E «avrebbe perciò dovuto condurre adeguata istruttoria», e non dire sì ai rincari «senza alcun riferimento a quanto contestato». Per il Tar c’ è «vizio d’ istruttoria». Dunque, via l’ aumento del 5,87% (7,5% di fatto per chi paga il pedaggio). Si potrà allora chiedere il rimborso di quanto pagato "ingiustamente" da allora? Sì, ma non al Tar. Per il quale il luogo ove chiedere ragione (e danari) da parte degli automobilisti (e degli stessi enti ricorrenti: i soli bus regionali pagano 340.000 euro annui di pedaggi) è il tribunale ordinario. Chi vorrà, da solo o con "class action" collettiva, se ammessa, dovrà rivolgersi al giudice di pace. In attesa, però, dell’ eventuale giudizio del Consiglio di Stato. Cui Strada dei Parchi, che fa sapere di non aver ricevuto alcuna notifica, ricorrerà. Da notare però che il Tar ha smontato ieri proprio l’ argomento con cui in passato il Consiglio di Stato aveva rigettato un ricorso anti-aumenti della Regione Lazio: e cioè che gli enti locali non possono interloquire come parti lese in un accordo "privato" tra Anas e concessionaria autostradale. Che, contenti loro, non è impugnabile. Sbagliato, dice il Tar. Che ritiene autostrade, lavori, investimenti e manutenzione relativa più che mai di pubblico interesse. E le amministrazioni locali più che mai legittimate, dunque, a farsene rappresentanti.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this
WordPress Lightbox