11 Luglio 2014

Stop all’ inibitoria contro le multe

Stop all’ inibitoria contro le multe

MILANO No a un utilizzo improprio dell’ azione inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori. La Corte di cassazione, sentenza numero 15825 depositata ieri, ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dal Codacons contro il giudizio della Corte d’ appello di Milano che aveva già giudicato inammissibile, per mancanza di legittimazione, l’ azione avviata dall’ associazione dei consumatori utilizzando l’ articolo 140 del Codice del consumo per ordinare al Comune di Milano di annullare le maggiorazioni del 10% semestrale ai verbali per violazioni al Codice della strada, il cui pagamento è stato richiesto attraverso la notifica di cartella esattoriale. La Cassazione ha ritenuto che l’ accertamento da parte dei vigili o di altro soggetto autorizzato delle violazioni in materia di circolazione stradale, con l’ applicazione delle relative sanzioni, rappresenta la «reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale». Non rappresenta invece l’ esercizio da parte dell’ autorità amministrativa di un servizio pubblico «vale a dire di un’ attività di produzione di beni o di prestazione di utilità, indirizzate costituzionalmente ed in via immediata a vantaggio di una collettività più o meno ampia di utenti e sottoposta, per ragioni di interesse generale, ad una disciplina settoriale volta ad assicurare costantemente il conseguimento dei fini sociali». Insomma, l’ azione inibitoria proposta sbaglia il bersaglio nel caso delle multe. Ma sbagliato non è solo l’ obiettivo; lo è anche il proponente. Perché il destinatario della contestazione e della misura pecuniaria non è l’ utente così come preso in considerazione dal Codice del consumo e cioè la persona fisica che usufruisce di un servizio pubblico agendo per finalità estranee all’ esercizio di attività professionale o imprenditoriale. Una figura alla quale il legislatore riconosce il diritto a ottenere una prestazione da parte della pubblica amministrazione che sia corrispondente a standard riconosciuti di qualità e efficienza. Si tratta invece, per le infrazioni al Codice della strada, di un cittadino che, nell’ utilizzazione della rete stradale, si rende colpevole di una condotta vietata e, in quanto tale, è soggetto all’ applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal Codice. Nell’ uso della rete stradale, interviene ancora la Cassazione, è possibile ritrovare solo «l’ occasionale contesto di verificazione dell’ illecito amministrativo posto in essere dal contravventore, senza che sia in alcun modo configurabile un rapporto di utenza destinato a conformare, in applicazione dei principi e dei criteri previsti in materia di servizi pubblici, le modalità di riscossione delle sanzioni per le violazioni contestate dagli agenti accertatori». G. Ne. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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