Stampa, ok al fumo nelle foto
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fonte:
- Italia Oggi
Confermata la decisione dell`Autorità del 1997
La presenza di un marchio di un prodotto da fumo in una foto a corredo di un articolo giornalistico non configura necessariamente un messaggio pubblicitario occulto per tali prodotti. Ciò in quanto l`articolo, essendo il frutto del lavoro autonomo della redazione, rientra, come tale, nella libera manifestazione del pensiero e non può tacciarsi di fare pubblicità indiretta a un marchio o prodotto se non vi sia palesemente uno scopo promozionale ben evidente. è significativa la decisione presa lo scorso 9 febbraio dal Tar del Lazio il quale, rigettando la domanda del Codacons, ha confermato il provvedimento dell`Autorità antitrust del 1997 con il quale aveva ritenuto non applicabile la normativa sulla pubblicità ingannevole a un articolo apparso su Topolino. L`articolo contestato, apparso sul numero in prossimità del Gran premio di F.1 di Imola, era intitolato `Il Cavallino torna a casa`, riferito quindi alla scuderia Ferrari e al campione Michael Schumacher. A destare allora, e oggi in sede di ricorso, le proteste del Codacons il fatto che l`articolo, con testi e tono scherzosi e immagini di piloti e foto dei caschi di campioni della F.1, riproduceva vari marchi sponsor, tra cui quello della Philip Morris. Il Tar del Lazio, investito del ricorso, ha rigettato la domanda confermando in toto le motivazioni dell`Antitrust. Gli articoli dei giornali possono liberamente citare marchi di sigarette senza rischiare l`accusa di pubblicità occulta. Nessun collegamento con i prodotti da fumo, e men che meno alcun contenuto di carattere anche indirettamente elogiativo degli stessi è ravvisabile `nella citazione di un marchio di sigarette all`interno di un articolo`. Secondo i giudici amministrativi, deve escludersi che le citazioni sulla stampa `possano rivestire anche indirettamente attitudine sollecitatoria, nei confronti del pubblico, all`acquisto e al consumo di prodotti da fumo`. Con la sentenza n. 1545/2007 il Tar ha confermato l`interpretazione data dall`Antitrust secondo la quale la citazione del marchio, anche solo visiva, `non sia da qualificare come pubblicità, per la prevalenza di caratteristiche giornalistico-informative, rispetto a quelle proprie dei messaggi promozionali`. Infatti `il mero riferimento, grafico e testuale, a un marchio commerciale non integra di per sé una fattispecie di pubblicità indiretta, ove manchi la finalità promozionale, desumibile da indizi gravi, precisi e concordanti`. L`Antitrust aveva ritenuto che `l`eventuale indiretto richiamo pubblicitario, a favore dei nomi e dei marchi raffigurati nell`articolo, deve essere considerato come un effetto naturale, non comprimibile, dell`esercizio della libertà di stampa`. Secondo il Tar `la valutazione compiuta dall`Autorità appare immune da vizi, anche perchéâ nell`articolo in questione, le raffigurazioni grafiche recanti la scritta `Marlboro` erano incomplete, collocate in posizioni spesso defilate e di dimensioni comunque non rilevanti.
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