8 Marzo 2016

Sportelli d’ ascolto e accordi ad hoc per risolvere i problemi

Sportelli d’ ascolto e accordi ad hoc per risolvere i problemi

Le associazioni dei consumatori rivestono un ruolo importante a tutela dei clienti nei confronti del mondo del credito. Stringono accordi che valgono per tutto il settore oppure solo per alcune imprese, e i loro sportelli possono essere utilizzati come primo tramite nell’ invio di reclami o richieste di chiarimento. Certo, non è facile muoversi tra le varie sigle. Le associazioni sono numerose e si moltiplicano. Ogni anno il ministero dello Sviluppo economico censisce quelle rappresentative a livello nazionale (ai senso del Codice del consumo) e secondo l’ ultima rilevazione datato 21 dicembre 2015, se ne contano addirittura venti: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Ctcu, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori, Associazione utenti servizi radiotelevisivi, Federazione Confconsumatori, U.di.con. Tranne pochi casi, tutte le sigle sono attive nel settore bancario. Operano tramite sportelli territoriali ai quali è possibile rivolgersi per ottenere assistenza, su appuntamento. La prima consulenza orientativa, in cui si espone il problema a un addetto dell’ associazione, è gratuita in alcuni casi, in altri viene fornita dietro pagamento di un importo, che comunque è inferiore rispetto alla quota annuale di iscrizione. Questa quota va invece va sempre versata qualora si apra una vera e propria pratica (con costi intorno ai 25-50 euro annuali). Conciliazione paritetica Alcune sigle, inoltre, hanno stretto accordi specifici con banche e finanziarie, grazie ai quali i clienti godono di una sorta di canale preferenziale quando si rivolgono allo sportello dell’ associazione per un reclamo e una richiesta di conciliazione. In questi casi i due soggetti collaborano per offrire ai consumatori una “conciliazione paritetica”, cioè uno strumento per risolvere le controversie evitando la causa giudiziaria. Gli esempi sono numerosi, anche se non è semplice scovarli. Talvolta le sigle convenzionate sono indicate direttamente nei contratti di finanziamento, alla voce “Reclami”: ad esempio Agos cita le associazioni Adiconsum, Federconsumatori e Unione nazionale consumatori. Altre volte, invece, queste collaborazioni sono segnalate sui siti delle banche/finanziarie o delle associazioni, ma è sempre meglio verificarne l’ aggiornamento perché gli accordi potrebbero essere scaduti. Solo per citare qualche esempio: Adoc segnala la collaborazione con Bpm, Findomestic, Intesa Sanpaolo, Mps, Unicredit e Poste; Adiconsum con Banco Posta, Intesa Sanpaolo, Mps, Unicredit e Agos. Attenzione, inoltre, a controllare che il credito al consumo faccia parte degli accordi. Unicredit, ad esempio, specifica che la conciliazione non vale per i prestiti, ma solo per conti correnti, incassi/pagamenti e carte. Rata alleggerita La maggior parte delle società di credito ha aderito all’ accordo firmato nel marzo 2015 dall’ Abi (associazione banche italiane) e dieci associazioni dei consumatori, che permette di sospendere il pagamento della quota capitale della rata per un massimo di 12 mesi, in casi eccezionali come: cessazione del lavoro subordinato (esclusi i casi di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa), sospensione o diminuzione dell’ orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (anche in attesa di misura di sostegno al reddito, quali cassa integrazione o contratti di solidarietà), morte, insorgenza di non autosufficienza. Questa possibilità è riservata solo a chi ha in corso un prestito personale o finalizzato di durata superiore a 24 mesi ed è valido fino al 31 dicembre 2017, salvo proroghe successive. Sono escluse, però, le formule come cessione del quinto dello stipendio e credito revolving. E neppure si può accedere allo strumento se il finanziamento è assistito da una polizza assicurativa, che scatti nei casi descritti. Deve essere chiaro che il pagamento della quota interessi prosegue, quindi la rata mensile non viene azzerata. Al termine del periodo di sospensione, l’ ammortamento riprende con una rata di importo uguale a quelle iniziali e la durata complessiva del prestito risulterà più lunga rispetto a quella preventivata (si veda anche il capitolo successivo). Recupero crediti Infine, uno dei terreni problematici di questo settore riguarda il recupero crediti. Su questo aspetto, cinque associazioni (Adiconsum, Cittadinanza attiva, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino) hanno sottoscritto un accordo con Unirec, l’ associazione di categoria delle società di recupero crediti, firmato il 6 maggio 2015, che contiene un codice di condotta accettato dalle imprese. Tra i vari punti, viene sancito che i solleciti, al telefono, per corrispondenza o presso il domicilio del debitore, debbano essere improntati alla buona educazione e limitati, come frequenza, allo stretto necessario. E si è stabilito di creare uno strumento per la conciliazione paritetica per le controversie insorte tra consumatori e associati Unirec (consultabile al sito www.forum-unirec-consumatori.it). Si tratta, naturalmente, di intese di principio che non contengono obblighi di legge. Quindi non escludono la possibilità, come in effetti ancora accade, che i consumatori lamentino condotte scorrette da parte degli addetti al recupero. Ma almeno è un documento che formalizza un codice di condotta e crea una sede unica per la risoluzione dei problemi, che eviti il ricorso al giudice. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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