29 Maggio 2002

Spett.le Codacons



Spett.le Codacons, nel condominio in cui abito l`ammini stratore ha deciso di effettuare una trattativa con un gestore di telefonia mobile che installerebbe sul tetto alcune antenne per cellulari corrispon dendo un canone annuo di affitto. Visto che non sono d`accordo con tale eventuale decisione, vorrei sapere cosa posso fare per dissuadere l`ammini stratore.


Caro lettore, il problema dell`installazione delle antenne per cellulari non ha trovato ancora risposte univoche da parte della giurisprudenza. Pare, comunque, che l`installazione e costruzione di una stazione radio base cellulare eseguita su suolo comune, e nel caso di specie sul lastrico solare, non vada a benefi cio dei condomini o del condominio, ma giovi solamente agli utenti del gestore di telefonia cellulare che vuole posizionare i ripetitori. Per questi moti vi, può ragionevolmente ritenersi che l`intervento sopra descritto ricada nel l`ambito dell`art. 1120, 1° comma, c. c., il quale vieta “le innovazioni che rendano talune parti dell`edificio in servibili all`uso o al godimento anche di un solo condomino“. Ed in effetti, l`installazione di una stazione radio base comporta il mutamento di destinazione del lastrico solare e determina una situazione di permanente esclusione di ogni altro condomino dall`uso e dal godimento della cosa comune. Tale innovazione richiede, allora, l`accordo unanime di tutti i condomini, altri menti non può essere approvata. Infatti, non è ammissibile che l`assemblea condominiale a semplice maggioranza al teri la destinazione della parte comune e decida di impedire anche ai condo mini dissenzienti di godere della cosa comune.


Spett.le Codacons, conduco in locazione un immobile che presenta gravi difetti negli impianti idrico ed elettrico, difetti che il proprietario non ha ancora provveduto ad eliminare nonostante le mie continue richieste. Posso rifiutarmi di pa gare il canone?


Caro lettore, in merito al contratto di locazione la Giurisprudenza è sempre stata unanime nel ritenere che l`obbligazione fonda mentale del conduttore è rappresentata dal pagamento del canone. Il mancato pagamento, o il pagamento in misura ridotta, è consentito dall`art. 1460 c. c. solo nel caso in cui venga completa mente meno la prestazione del locatore. Nel caso di specie, se lei conti nuasse a godere dell`immobile nonostan te la presenza dei vizi, non potrebbe sospendere il pagamento del canone in quanto non adempirebbe alla sua obbligazione e legittimerebbe il locatore ad agire per la morosità nei suoi con fronti. Lei non specifica né la natura dei vizi né se gli stessi fossero già presenti o sopravvenuti alla stipula del contratto e pertanto la risposta che le viene fornita può essere solo generica. Rifacendosi a quanto ha re centemente stabilito la Suprema Corte (Corte di Cassazione sent. n.3341/2001) se i vizi sono preesistenti alla stipula e conosciuti o facilmente riconosci bili dal conduttore, deve ritenersi che questi abbia implicitamente rinunciato a farli valere. Diverso il caso se sono sopravvenuti: in tal caso, infat ti, è possibile richiedere una riduzione del canone (per cui è necessario rivolgersi all`Autorità giudicante) mettendo in relazione i rispettivi inadempimenti rispettando l`equilibrio del contratto ed il principio di buona fede.


Spett.le Codacons, poco tempo fa sono partita con la mia famiglia per un viaggio che l`Agenzia aveva organizzato su mia specifica ri chiesta. Purtroppo la vacanza non è andata affatto bene: alcune mie partico lari richieste in ordine al tipo di servizio che volevo trovare sono state completamente disattese dall`operato re e ora sono in dubbio se corrispondere o meno all`agenzia tutto il dana ro.Come posso far valere le mie ragioni?


Caro lettore, alla luce delle nuove pronunce giurisprudenziali, il suo caso sembra rientrare nella casistica disci plinata dalla Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990 e dal la Decreto Lgs. n. 111 del 17.03.95 concernente i viaggi e vacanze tutto compreso. Che cosa si intende per “tut to compreso“? Secondo l`art. 2 della di rettiva perché un servizio possa esse re qualificato “tutto compreso“ è suf ficiente da un lato che la combinazio ne di servizi turistici venduti ad un prezzo forfetario comprenda due dei seguenti tre tipi di prestazioni vale a dire il trasporto, l`alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all`alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto com preso“ e, d`altra parte, che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento. A proposito delle parti colari esigenze di cui scrive, va specificato che proprio recentemente la Corte di Giustizia della Comunità Euro pea, con un`operazione interpretativa, ha ricompreso i viaggi organizzati da un`agenzia su domanda del consumatore (o di un gruppo ristretto di consumatori) e conformemente alle sue specifiche richieste nell`ambito dell`art. 2 sum menzionato; ciò significa che il consu matore, qualora l`organizzatore o il venditore del viaggio non eseguano i particolari servizi richiesti e pattuiti nel contratto (come sembra essere ac caduto nel suo caso), potrà avvalersi della disciplina prevista dal decreto suddetto; disciplina, questa, massimamente orientata al favor consumatoris cioè a tutelare il “soggetto debole“ del contratto.

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