2 Maggio 2002

Spett.le Codacons



Spett.le Codacons il mio vicino di casa ha, da qualche tempo, cominciato la realizzazione di opere di sopraelevazione e di ampliamento dell`immobile di sua proprietà, sovrastante il mio. Posso richiedere al Comune in cui risiedo di fornirmi copia della concessione edilizia a mezzo della quale il mio vicino è stato autorizzato ad eseguire tali lavori? Il Comune può rifiutare di rilasciarmi copia di quanto chiedo per la tutela della privacy?


Gentile lettore, la sua richiesta è assolutamente legittima. Infatti, ai sensi dell`art. 22 L. n. 241/90, il diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione rilasciata da un Sindaco va riconosciuto a qualsiasi soggetto abitante nel rispettivo Comune, in quanto sussista un interesse personale e concreto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Come giustamente ribadito recentemente dal TAR Lazio: “In particolare, il diritto di accesso va riconosciuto a chi intende prendere visione di pratiche edilizie relative ad opere contigue alla propria abitazione, per verificarne la legittimità o meno ed attivare, all`occorrenza, tutti i rimedi che l`ordinamento appresta“. L`interesse che, ai sensi della L. n. 241/90 legittima la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto, oltre che ricollegabile alla persona dell`istante da uno specifico nesso. A maggior ragione, siffatto interesse va riconosciuto a chi, come Lei, intende prendere visione di pratiche edilizie relative ad opere contigue alla propria abitazione. Né sussiste, nel caso concreto, alcuna esigenza di riservatezza dei terzi da salvaguardare che, ai sensi dell`art. 24 L. n. 241 cit. potrebbe giustificare, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, il rifiuto di accesso, posto che trattasi, nella specie, di atti autorizzatori – se esistenti – di opere esposte al pubblico e pertanto di generale conoscenza.


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Spett.le Codacons, Vorrei sapere quali sono gli aspetti fiscali connessi alla stipulazione di un contratto di comodato relativo ad un bene immobile, non destinato ad uso abitativo.


Caro Lettore, il contratto di comodato (art. 1803 e ss. del Codice Civile) è il contratto, a forma libera, tramite il quale una parte, Comodante, consegna un bene mobile o immobile ad un`altra parte, Comodatario, affinché questi se ne serva per un tempo od un uso determinato, con l`obbligo di restituire la cosa comodata al termine del rapporto. Inoltre, il contratto di comodato è essenzialmente gratuito. Gli aspetti della disciplina fiscale del contratto di comodato riguardano essenzialmente l`obbligo di assolvere ad adempimenti tributari in termini di liquidazione di imposte dirette (I.R.P.E.F o I.R.PE.G.) ed indirette (Imposta di Registro, Imposta di bollo, Imposta Comunale sugli Immobili). In merito alla stipulazione di un contratto di comodato relativo ad un bene immobile ad uso non abitativo, a titolo esemplificativo, in questa sede, si prenderemo in considerazione due casi specifici, quello relativo alla stipulazione del contratto ad opera di un soggetto privato – persona fisica, e quello concluso con persona giuridica. Per la prima ipotesi, i contratti di comodato aventi ad oggetto un bene immobile, stipulati in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata), sono soggetti a registrazione entro venti giorni dalla data dell`atto, con applicazione dell`Imposta di Registro in misura fissa pari a E 129,11. Per i contratti di comodato aventi ad oggetto beni immobili redatti in forma verbale non è obbligatoria la registrazione a meno che non siano enunciati in altri atti (art. 22 del D.P.R. 131/ 86). Sul contratto di comodato in forma scritta si applica, inoltre, l`Imposta di bollo pari a E 10,33 per ogni foglio (4 facciate di 25 righe ciascuno). Gli adempimenti tributari in termini di I.C.I. ricadono in capo al Comodante poiché il Comodatario non è titolare di alcun diritto reale di godimento sull`immobile. Il calcolo dell`ammontare dell`imposta avviene sul valore della rendita catastale al 1° gennaio dell`anno di riferimento, rivalutato al 5% e moltiplicato per 100. Non è prevista alcuna riduzione non essendo l`immobile destinato ad abitazione. Il Comodante ha, poi, l`obbligo di presentare la denuncia di variazioni ovvero la comunicazione al Comune, nei casi previsti. In quanto proprietario dell`immobile, il Comodante percepisce un reddito fondiario che condorre a formare il suo reddito complessivo imponibile ai fini I.R.PE.F (art. 23, c. 1, del D.P.R. 917/86). Per la seconda delle ipotesi con rate in termini di Imposta di Registro e di Imposta di bollo valgono le stesse regole già esposte per la stipulazione del contratto di comodato ad opera di un soggetto privato – persona fisica. Gli adempimenti in materia di I.C.I. ricadono interamente sul Comodante. Il calcolo dell`ammontare del l`imposta avviene sul valore della rendita catastale al 1° gennaio dell`anno di riferimento, rivalutato al 5% e moltiplicato per 50. Il Comodante ha l`obbligo di presentare la denuncia di variazioni ovvero, dove previsto, della comunicazione al Comune. Per ciò che riguarda le imposte dirette (I.R. PE.G.), l`unità immobiliare, non suscettibile di diversa utilizzazione, è considerata per il Comodante un bene strumentale (art. 40, c. 2 del D.P.R. 917/86); è pertanto ammesso l`ammortamento ai sensi dell`art. 67 del D.P.R. 917/86.

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