Spett.le Codacons
-
fonte:
- Il Resto del Carlino
Spett.le Codacons, sono una infermiera specializzata con una discreta esperienza che lavora in un ospedale in cui sono ricoverati pazienti affetti da seri disturbi psichici. Circa un anno fa ho subito un grave infortunio sul lavoro che mi ha comportato danni permanenti, dovuto all`aggressione di un paziente affetto da problemi mentali. Mi chiedevo se fosse possibile ottenere il risarcimento di detti danni, considerato che il malato che mi ha aggredito non è capace di intendere e volere. Grazie per l`attenzione.
Cara lettrice, come lei ha già ben evidenziato trattandosi di persona incapace di intendere e di volere, il malato che l`ha aggredita non è responsabile delle proprie azioni in base all`art. 2046 c.c., tuttavia per l`incapace deve risponde ex art. 2047 c.c. chi è tenuto alla sua sorveglianza. Nel caso di specie il soggetto affetto da deficit psichici si trovava ricoverato presso un istituto ospedaliero, che oltre ad apprestare le dovute cure risulta esserne sorvegliante e pertanto responsabile delle azioni da questo compiute. Ragion per cui l`ente ospedaliero è responsabile per il degente ed è tenuto a rispondere erga omnes, inoltre essendo anche datore di lavoro è specificatamente responsabile ex art. 2087 c.c. dell`infortunio sul lavoro subito dai suoi dipendenti. Una recente sentenza della Cassazione n. 17066/07 chiarisce espressamente, in un caso analogo al suo, che il datore di lavoro è responsabile dell`infortunio subito dal personale sanitario per comportamenti aggressivi dei pazienti, ove non provi in positivo di aver adottato tutte le più idonee misure di prevenzione che, secondo la particolarità di tale attività, l`esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, non essendo sufficiente, per l`esonero da responsabilità, la mera prova dell`imprevedibilità del comportamento aggressivo del paziente. Nel suo caso, quindi, lei potrà essere risarcita direttamente dall`ospedale per il quale presta la propria attività lavorativa, che per evitare di risarcirle il danno dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure più idonee per prevenirlo, non potendo esonerarsi semplicemente affermando l`imprevedibilità del comportamento del degente. Considerato che si tratta di un onere della prova abbastanza arduo ritengo che abbia buone probabilità di essere risarcita per i danni subiti.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- SANITA'
