Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
E` da qualche mese che due o tre volte alla settimana concedo in prestito la mia autovettura ad un amico, in quanto sono in pensione e lui ne ha necessità per il suo lavoro. Qualche giorno fa, la Società Autostrade, a mezzo raccomandata, mi ha richiesto il pagamento di una certa somma di denaro per il mancato pagamento di pedaggi autostradali inerenti alla circolazione della mia auto, in qualità di obbligato in solido, secondo l`art. 373, comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada. Siccome ritengo di non essere responsabile per il comportamento omissivo del mio amico, è legittima la richiesta della Società Autostrade?
Gentile lettore, se le pretese della Società Autostrade sono fondate solo ed esclusivamente sul richiamo dell`art. 373 comma 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, le stesse non sono legittime. L`articolo in questione, infatti, impone l`obbligo solidale del proprietario del veicolo e del conducente dello stesso nell`assolvimento del pedaggio autostradale, ma non può dare sostegno alla pretesa della Società Autostrade. La previsione di tale obbligo del proprietario, in quanto riguarda un soggetto che non pone in essere l`atto od il comportamento produttivi del debito del pedaggio ed ha come oggetto una somma che possiede i connotati di tassa connessa al godimento di un servizio (ciò è stato stabilito da Cass. S.U. 7 agosto 2001 n. 10893), si traduce nell`imposizione di una prestazione patrimoniale, la quale deve necessariamente trovare fonte nella legge, ai sensi delll`art. 23 Cost.. Una cosa è la sanzione, altra è il pedaggio: per la prima vale il principio della solidarietà di cui all`art. 196 comma 1 del Codice della Strada (in caso di infrazione commessa dal conducente, vige la regola della solidarietà del proprietario). Il mancato pagamento del pedaggio integra, invece, l`inadempimento di un`obbligazione, ovvero di una tassa e per tale omissione non può certo rispondere in solido il proprietario incolpevole. L`art. 373 sopra richiamato, essendo fonte di rango secondario, non può in ogni caso introdurre obbligazioni patrimoniali di carattere impositivo, riservate all`atto di normazione primaria (Codice della Strada o altra legge). Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, n. 13770 del 28.05-20.09.2002, ha addirittura sancito l`illegittimità dell`art. 373 sopra richiamato e di conseguenza la sua disapplicazione ai sensi dell`art. 5 della L. n. 2248 All. E del 20.03.1865.
Spett.le Codacons sono proprietaria dell`appartamento nel condominio nel quale abito. Recentemente è stata votata dall`assemblea condominiale una delibera che ha autorizzato l`amministratore a sottoscrivere un contratto con una società telefonica per l`installazione di un`antenna sul tetto del nostro palazzo. Non eravamo tutti d`accordo sulla questione ma la maggioranza ha vinto. Nonostante il vantaggio economico che deriverà da questa installazione io ed altri condomini siamo contrari a quanto approvato in assemblea e vorremmo sapere se si può fare ancora qualcosa per riuscire ad annullare tale delibera.
Cara lettrice, valutando quanto da Lei riportato nella lettera e quindi senza conoscere la questione nei minimi particolari, possiamo dire che, probabilmente, per risolvere questa spiacevole situazione è possibile ricorrere alle norme del codice civile che regolano la disciplina delle parti comuni degli edifici. L`installazione di un`antenna per la telefonia (e, si presume, di tutte le attrazzature connesse) è dalla giurisprudenza (ad es. Cassazione Civile n. 5028 del 30.5.1996) considerata un genere di innovazione dalla quale deriva un`alterazione, totale o parziale, della cosa comune e, di conseguenza, l`assemblea, per superare il divieto di cui all`art. 1120 c.c., avrebbe dovuto deliberare all`unanimità sulla questione. Questa interpretazione assume molta forza quando il problema interessa edifici di particolare valore architettonico (non sappiamo se questo sia il suo caso) proprio perchè l`installazione di un`antenna finirebbe con il degradare l`equilibrio estetico dell`edificio, costituendo, appunto, un`innovazione pregiudizievole. Un ulteriore interessante aspetto che merita di essere menzionato (ma ce ne sarebbero molti altri che per ragioni di spazio non possiamo trattare) riguarda il diritto all`informativa dei condomini i quali devono essere opportunamente informati dal gestore degli eventuali rischi che le onde elettromagnetiche possono derivare alla salute in modo tale da poter valutare la situazione in modo globale. Come giustamente osservato dal Tribunale di Monza (sent. n. 688 del 1 marzo 1999) la preventiva informazione necessita a garanzia del diritto alla salute il quale è costituzionalmente protetto. Principio che ha portato il Tribunale summenzionato a dichiarare una delibera presa in assenza di informativa come “tamquam non esset“ (cioè come se non fosse mai esistita).
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