Spett.le Codacons…
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Spett.le Codacons,
sono un militare di carriera, e spesso mi sono posto, unitamente ad altri colleghi, domande sulla possibilità di esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi interni, con riferimento a quelli che ci riguardano direttamente, contenuti nel fascicolo amministrativo che segue ogni militare nelle sue diverse destinazioni o nel fascicolo matricolare. Essendo emersi tra di noi pareri contrastanti, vorrei sapere se vi sia questa prerogativa e come, in caso affermativo, possa venire correttamente esercitata.
Caro lettore, la risposta al Suo quesito è senz`altro positiva, a norma dell`art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, al fine di assicurare la trasparenza dell`attività amministrativa, dispone che – tramite apposita istanza da redigersi a cura dell`istante e rivolta all`Amministrazione interessata – l`accesso sia riconosciuto a « chiunque vi abbia interesse» e, quali ulteriore condizione, che ciò avvenga « per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». Le modalità di esercizio di tale diritto sono indicate nel D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e, al riguardo, vi è da segnalare che il Consiglio di Stato, ha posto un limite all`esercizio indiscriminato di tale diritto, stabilendo che «L`accesso agli atti amministrativi non può risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull`intero operato della Pubblica Amministrazione, essendo rilevante – per chi produce l`istanza – solo il contenuto del documento richiesto, non le modalità relative alla sua adozione o acquisizione da parte della P.A.».
Spett.le Codacons,
qualche tempo fa, mentre svolgevo regolarmente la mia attività lavorativa presso l`officina dell`azienda della quale sono dipendente sono stato improvvisamente e senza motivo aggredito da un altro dipendente della stessa azienda che si trovava però casualmente sul luogo di lavoro, in quanto in quel periodo era in congedo per motivi di salute, essendo affetto da una grave forma di depressione. Poiché ho riportato ferite di media entità, con lesioni anche di carattere permanente, vorrei sapere se posso richiedere il risarcimento dei danni anche nei confronti del datore di lavoro.
Caro lettore, purtroppo in assenza di ulteriori specifiche informazioni, Le posso fornire indicazioni di massima. Normalmente i datori di lavoro «sono responsabili per i danni arrecati dal fatto il lecito dei loro domestici e commessi nell`esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» (Art.2049 c.c.), e ciò a prescindere da ogni colpa degli stessi (cosiddetta responsabilità oggettiva). L`ordinamento prevede, altresì, che «l`imprenditore è tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro l`esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l`integrità fisica dei prestatori di lavoro» (art. 2087 c.c.). Nel caso da lei prospettato sembra però da escludersi l`applicabilità del primo articolo, in quanto l`aggressione è avvenuta al di fuori dello svolgimento delle mansioni, trovandosi, l`aggressore, soltanto casualmente sul luogo di lavoro. Quanto all`eventuale applicabilità dell`art. 2087 c.c., che diversamente dal precedente richiede l`accertamento della colpa da parte dell`imprenditore nel non apprestare le necessarie ed idonee misure di sicurezza a favore dei lavoratori. Lei dovrà dimostrare la mancata e difettosa adozione di determinate misure di sicurezza da parte dell`imprenditore per impedire l`accesso nelle officine dell`azienda da parte dei non addetti o comunque in particolare del feritore durante il congedo, qualora fosse prevedibile un`eventuale condotta aggressiva.
Spett.le Codacons,
ho sottoscritto un contratto di finanziamento, avendo acquistato alcuni elettrodomestici, con una società d`intermediazione finanziaria. Con il pagamento della prima rata mi sono reso conto che pagavo un tasso d`interesse molto elevato fra l`altro non esplicitamente indicato nel contratto che ho sottoscritto. Cosa posso fare?
Caro lettore, i contratti ai quali Lei fa riferimenTo, definiti «contratti di credito al consumo», sono disciplinati negli articoli dal 121 al 126 del D.lgs.n. 385/93. Queste norme prevedono tutta una serie di garanzie a tutela del consumatore, in ragione del fatto che con la sottoscrizione di tali tipo di contratti, l`acquisto dei beni o dei servizi avviene per il tramite, appunto, della concessione di un finanziamento che, dovrà essere, ratealmente rimborsato alla banca o agli enti a ciò autorizzati (cfr. art.121, comma 2). Nello specifico il T.A.E.G . – Tasso Annuo Effettivo Globale -, che è il costo totale del credito a carico del consumatore, comprendente gli interessi e tutti gli oneri, deve essere espressamente indicato nel contratto con l`indicazione specifica dell`importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo, in assenza al finanziamento dovrà applicarsi il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali (cfr. art. 124, comma 5). Di più la legge prevede che sia il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) ad indicare le modalità di calcolo del TAEG individuando gli elementi da computare alla formula di calcolo, mediante un esempio tipico, così come di recente prescritto dal D. Lgs. n. 63/2000. Infine l`art.123 prescrive che il TAEG deve essere indicato con il relativo periodo di validità.
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