Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Spett.le Codacons, la mia abitazione è vicinissima ad un locale di grandi dimensioni che rimane aperto fino a tarda ora. Il problema è che il gran numero persone che lo frequenta crea molti disagi a noi abitanti del quartiere per via del traffico e del rumore causato sia dagli schiamazzi delle persone che lo frequentano sia dalle loro vetture. Sicuramente da parte degli avventori non c`è malafede nel creare questa situazione di disagio ma allo stesso tempo, visto che la zona è densamente popolata, sarebbe meglio che il locale chiudesse ad un orario più consono.
Caro lettore, l`autorità cui spetta di decidere su una situazione di tal genere è il sindaco del comune nel quale si trova l`esercizio commerciale. Ai sensi dell`art. 54, 3°comma del D.L.vo. n. 267/2000, infatti, al sindaco del comune spetta sia il generale potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali sia quello di rimuovere situazioni di emergenza e anche, ciò che qui più interessa, il potere di modificare gli orari di un singolo esercizio commerciale quando la situazione d`emergenza da contrastare riguardi solo quest`ultimo. Il Consiglio di Stato con sentenza 5 settembre 2002 n. 4457 ha così interpretato l`art.54 del decreto suddetto, risolvendo la controversia insorta tra il proprietario di un esercizio commerciale e il sindaco del comune che, a causa delle ripetute lamentele di cittadini residenti nelle vicinanze, aveva adottato un provvedimento di chiusura anticipata mirato solo al singolo esercizio in questione. A dire la verità dal primo grado era uscito vincitore il proprietario dell`esercizio commerciale ma i giudici Consiglio di Stato hanno ritenuto che una corretta lettura dell`art. 54 del decreto suddetto (alla luce dello scopo per il quale tale decreto è stato adottato) impone di consentire al sindaco l`esercizio del potere di modifica degli orari nella misura in cui risulti necessario rimuovere o contrastare situazioni di emergenza che riguardino un`area e un esercizio determinati. Dalla norma suddetta, infatti, non risulta in alcun modo una limitazione ai poteri del sindaco in ordine alla possibilità di regolamentare gli orari di apertura e chiusura dei singoli esercizi. I presupposti perché i poteri di regolamentazione del sindaco possano esplicarsi sono stati dal Consiglio di Stato ravvisati sia nelle doglianze dei cittadini confinanti con l`esercizio commerciale e dai loro numerosi esposti sia dalle relazioni di servizio delle autorità di pubblica sicurezza che portavano, in modo indubitabile, a ritenere esistente una situazione di emergenza connessa con l`inquinamento acustico.
Sono un ex lavoratore dipendente in pensione, venuto a conoscenza dell`eliminazione del divieto di cumulo tra i redditi da pensione e i redditi da lavoro autonomo. Avendo intenzione di proseguire la mia attività lavorativa, come devo comportarmi?
Entro il corrente mese sarà inviata ai pensionati titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 (ancora soggetti al divieto di cumulo) comunicazione per informarli della possibilità di evitare la trattenuta sulla pensione tramite il versamento di una somma “una tantum“ entro il 17 marzo 2003 art. 84 legge 289/2002 – legge finanziaria 2003. Per coloro la cui pensione di anzianità decorresse dal 1° gennaio 2003 è invece previsto che la stessa sia interamente cumulabile con i redditi sia da lavoro autonomo che da lavoro dipendente, quando alla suddetta data il lavoratore sia in possesso di un`anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbia compiuto il 58° anno d`età. Senonchè dal 1° gennaio 2001, in base a quanto previsto dalla legge 388/2000 sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di anzianità liquidate con un`anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni. I titolari di pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 potranno usufruire del cumulo tale dalla suddetta data con modalità diverse. 1) Qualora fossero in attività al 30 novembre 2002 dovranno effettuare il versamento di un importo pari al trenta per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile (euro 402. 12) multiplicato per la differenza tra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica e la somma dei requisiti della anzianità contributiva e di età posseduti alla data del pensionamento. In ogni caso se l`importo risultante dalla precedente operazione risulta inferiore al 20% dell`importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003 dovrà essere versato comunque il 20% dell`importo del trattamento pensionistico. Il versamento non può comunque essere superiore a tre volte l`importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003. La somma dovuta dovrà essere versata entro il 17 marzo 2003 in unica soluzione o in forma rateale pagando il 30% del dovuto sempre entro quella data. 2) Qualora non fossero in attività al 30 settembre 2002, il versamento dell` “una tantum“ potrà avvenire anche dopo il 17 marzo 2003 purchè entro 3 mesi dall`inizio della attività lavorativa. La base di calcolo sarà costituita dall`ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l` inizio dell`attività lavorativa, con la maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando le regole citate. E` inoltre prevista una sanatoria per coloro che non hanno adempiuto agli obblighi in materia di divieto totale o parziale del cumulo. Sarà possibile evitare penalità per sanzioni per il periodo fino al 31 marzo 2003, versando un importo pari al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni in cui si è verificata l`inadempienza; il versamento non potrà essere superiore a quattro volte l`importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.
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