Spett.le Codacons
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Nel 2000 ho acquistato dei titoli argentini, su indicazione della mia Banca che mi aveva assicurato trattarsi di titoli assolutamente sicuri, a seguito della crisi argentina invece adesso tali titoli valgono un quinto dell`importo che ho investito. La Banca di recente mi ha inviato una lettera con la quale mi dichiara la disponibilità ad offrirmi il proprio appoggio per rappresentare i miei interessi nelle sedi più opportune, al fine di tutelare l` investimento effettuato. Mi chiede pertanto di conferire un mandato, allegato alla lettera, a favore di un`Associazione costituita da banche i cui clienti hanno investito in titoli di emittenti argentini. Mi segnalano comunque che l`iniziativa in questione non assicura di per sé una rapida e favorevole chiusura della vicenda, che anzi si presenta lunga e difficile. Vorrei sapere se è opportuno che io firmi questo mandato e comunque se sono individuabili delle responsabilità in capo alla Banca e se posso fare qualcosa di alternativo alla proposta della banca per tutelare i miei investimenti.
Se come lei dice la Banca le ha consigliato l`investimento in questione presentandoglielo come privo di rischi, può configurarsi una responsabilità in capo alla stessa che però andrà valutata a fondo analizzando la sua situazione. In ogni caso comunque le sconsiglio di sottoscrivere il docu mento che le è stato sottoposto in quanto ciò comporterebbe ancora una volta un`accettazione dell`operato della Banca, precludendole la possibilità di agire nei confronti di quest`ultima. Tenga presente che varie associazioni di consumatori, compresa la nostra, hanno intrapreso azioni legali nei confronti di banche ed altri intermediari finanziari al fine di tutelare i consumatori che hanno acquistato titoli argentini o addirittura nei confronti del Governo argentino. Le consiglio pertanto di rivolgersi ad un`associazione per valutare l`opportunità di intraprendere azioni di questo tipo.
Sono subconduttore di un appartamento e in seguito a problemi di malfunzionamento della caldaia, dopo aver avvertito il proprietario, mi sono visto costretto a chiamare dei tecnici e a provvedere a mie spese alle riparazioni. Ho chiesto al proprietario di decurtare dall`affitto la somma da me pagata ricevendo un secco rifiuto. Potete aiutarmi dandomi delle delucidazioni? Grazie.
Il conduttore o il subconduttore non hanno l`obbligo di eseguire in vece del locatore o del sublocatore, le riparazioni urgenti, ma solo una facoltà. Tale facoltà non elimina l`obbligo per il locatore o il sublocatore, una volta avvisato, di provvedere a dette riparazioni urgenti né elimina la responsabilità dei predetti per i danni che il conduttore o il subconduttore subisca per la mancata esecuzione delle riparazioni, valendo anche in tale campo il principio che il creditore deve usare l`ordinaria diligenza, nei limiti delle sue possibilità, al fine di eliminare, non aggravare o ridurre il danno. In sostanza l`unico Suo onere è quello di non aggravare o ridurre i possibili danni derivanti al proprietario locatore ma non è tenuto a provvedere alle riparazioni urgenti e, una volta avvisato, Lei può vantare nei confronti del proprietario locatore gli eventuali danni subiti a seguito della non avvenuta o tardiva riparazione.
Spett.le Codacons, sono proprietario di un terreno sul quale sorge la villa nella quale abito. Da circa un anno nel terreno adiacente il mio è entrato in funzione un complesso industriale dal quale si sprigionano continue esalazioni di fumi, gas e rumori, provocando danni all`immobile ed alla salute. Vorrei sapere come posso tutelarmi e cosa posso fare se il mio terreno venisse valutato di meno in caso di vendita, per la vicinanza di detta industria.
Caro lettore, il problema delle immissione rientra nell`ambito della disciplina prevista dall`art. 844 c.c. il quale stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi, contemperando le esigenze della produzione con la ragione della proprietà. Sarà quindi l`autorità Giudiziaria a stabilire la normale tollerabilità o meno delle immissioni e, ove tale limite sia superato si può pro porre, anche cumulativamente con l`azione ex art. 844 c.c., l`azione generale di risarcimento danni di cui all`art. 2043 c.c, trattandosi di attività illegittima che arreca danni a terzi (Cass. Civ. 7/8/2002, n. 11915). Inoltre, in caso di immissioni che superano la normale tollerabilità, si può esercitare la tutela petitoria o possessoria, ottenendo l`inibizione delle propagazioni illecite. Per quanto concerne il problema della diminuzione di valore dell`immobile dovuto alla vicinanza del complesso industriale ed alle immissioni che da questo derivino, una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7545 del 2000) prevede che la domanda per indennizzo per diminuito valore, che si fonda sull`art. 844 c.c. sopracitato, è diversa da quella di risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, in quanto ha natura reale ed è diretta all`ottenimento di un indennizzo da atti vità lecita, destinato a compensare il pregiudizio subito dal proprietario di un fondo per le immissioni derivanti dal fondo vicino. Le ricordo, comunque che il danno alla salute, che Lei dice di aver subito, deve essere oggetto di specifica prova (Cass. 88/3367) anche se la dottrina e giurisprudenza più recenti sono orientate a ritenere che talune immissioni causino di per sé una lesione all`equilibrio ed al benessere psicofisico che costituiscono delle componenti del diritto alla salute, sancito dall`art. 32 della Costituzione.
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