27 Dicembre 2002

Spett.le Codacons

Sono una Vostra assidua lettrice e sono proprietaria di una automobile e sin dal 1990 sono assicurata per la R.C.-auto con una Compagnia di Assicurazioni. Da qualche anno a questa parte e precisamente dal 1995 ho notato che i premi assicurativi da me predisposti per detta assicurazione sono aumentati notevolemente e che tale aumento veniva attivato nella stessa misura anche da altre compagnie assicuratrici. Qualche giorno fa ho sentito in una trasmissione radio che alcune Compagnie di Assicurazione erano state multate dall`Antitrust e che la condanna era stata confermata sia dal TAR del Lazio che dal consiglio di Stato. Desidero sapere se posso in qualche modo tutelare i miei diritti richiedendo indietro le somme ingiustamente pagate alle Compagnie di Assicurazioni multate dall`Antitrust.

Invero nel 2000 l`Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava che alcune Compagnie Assicurative sulla RC-auto a partire dal 1994 avevano costituito un cartello allo scopo di adottare una politica comune nella determinazione delle tariffe delle polizze assicurative, imponendo in tal modo ai consumatori il pagamento di premi superiori a quelli altrimenti praticabili in un regime di effettiva libera concorrenza. Il procedimento si concludeva con la condanna al pagamento di una multa di 700 miliardi delle vecchie lire a carico di 39 Compagnie Assicurative. Il TAR del Lazio prima ed ora il Consiglio di Stato hanno confermato la decisione dell`Antitrust, accertando che il regime di finto mercato ha danneggiato i consumatori. Tali Compagnie di Assicurazioni operanti in Italia, attraverso la creazione di un accordo di cartello hanno infatti imposto ai loro asssicurati, a partire dal 1995, una maggiorazione dei premi RC-auto pari al 20%. Il Codacons a tutela dei consumatori ha intrapreso una campagna volta a far valere ancora una volta le ragioni dei consumatori italiani al fine anche di punire il comportamento di chi ha sottratto per anni miliardi alle tasche degli automobilisti. Pertanto Lei può tutelare i suoi diritti contattando la sede del Codacons di Bologna – via San Felice n. 99 – al numero telefonico 051-555010 o al numero verde 800.05.08.00 e Le verrà spiegato che cosa fare. Le verrà messa a disposizione la modulistica necessaria ad ottenere i rimborsi a fronte della iscrizione al Codacons che inoltre fornirà a tutti gli iscritti che lo vorranno l`assistenza legale necessaria per comprendere come agire in giudizio e come tutelarsi di fronte ad eventuali eccezioni.


Ho ricevuto notifica di una cartella di pagamento per mancato versamento della tassa automobilistica relativa ad auto di cui non sono più propietaria da tempo. In particolare l`auto in questione è stata venduta ad altra persona dal concessionario a cui l`avevo affidata ed a cui avevo rilasciato una procura speciale per procedere alla vendita. Cosa posso fare? Sono tenuta a pagare la cartella ho posso rifiutarmi?

Capita sempre più spesso che i propietari di autoveicoli concedano procura speciale a vendere al concessionario automobilistico presso il quale hanno acquistato una vettura nuova e dopo qualche anno si vedano notificare cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche non pagate. In questi casi o il concessionario auto una volta effettuata la vendita ha regolarmente provveduto alla trascrizione di tale atto presso il P.R.A. e sarà quindi necessario procurarsi presso il P.R.A. un certificato relativo alla propietà del veicolo e proporre opposizione avverso la cartella di pagamento allegando il certificato o ricorre l`ipotesi in cui presso il P.R.A, non è stata trascritta la vendita. In questo caso bisogna tenere presente che quanto risulta dal P.R.A. non pone una presunzione assoluta che ciò corrisponda alla realtà, ma solo una presunzione relativa, che può essere vinta fornendo una prova contraria. In questo caso sarà comunque necessario proporre opposizione avverso la cartella di pagamento allegando documenti aventi data certa ed attestanti il passaggio di propietà del veicolo. In ogni caso, per qualsiasi danno abbia subito a seguito di detta cartella di pagamento, il precedente propietario potrà rivalersi sul concessionario mandatario che non ha provveduto alla trascrizione della vendita, in quanto detta operazione fa parte degli obblighi del mandatario. Infatti la Cassazione, con sentenza n. 2444 del 1995, ha affermato che il mandato a vendere un autovettura a soggetti che ne fanno abituale commercio comprende anche l`obbligo del mandatario di provvedere alla trascrizione dell` atto presso il P.R.A..

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