Spett.le Codacons
-
fonte:
- Il Resto del Carlino
Ero proprietario di un appartamento all`interno di uno stabile condominiale. Per ragioni personali qualche tempo fa sono stato costretto a venderlo e, pur essendo state adempiute tutte le formalità inerenti la trascrizione dell`avvenuta vendita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, non ho provveduto a notiziare l`amministratore del condominio, non ritenendolo un onere a mio carico. Qualche giorno fa mi è stato notificato un decreto col quale mi si ingiunge di pagare la quota di spese di competenza dell`unità immobiliare che era di mia proprietà. Ho telefonato immediatamente all`amministratore per chiarire l`equivoco e mi sono sentito rispondere che, non avendo comunicato l`avvenuta vendita, rimango obbligato per il pagamento delle spese condominiali. E` vera questa circostanza?
La situazione che sottopone all`attenzione del Codacons è stata recentemente oggetto di attenta disamina da parte delle sezioni unite della Cassazione a cui era stata deferita la questione, dato che l`orientamento delle sezioni della Suprema Corte sul punto era tutt`altro che univoco: una parte dei giudici di legittimità aderiva all`orientamento indicatole dall`amministratore dello stabile, facendo leva sul principio dell`apparenza del diritto nei rapporti fra condominio e condomino nel caso in cui il venditore di un`unità immobiliare, pur dopo il trasferimento della proprietà, abbia continuato a esercitare i diritti apparenti del condomino; un altro orientamento, invece, nega tale possibilità ritenendo che legittimato passivo rispetto all`azione giudiziale per il recupero degli oneri condominiali sia solo ed esclusivamente il vero proprietario della porzione immobiliare, anche in considerazione del fatto che, fra l`altro, la notizia dell`intervenuta alienazio ne dell`immobile è ? o dovrebbe essere, come nel suo caso ? oggetto di una pubblicità dichiarativa presso i RR.II. e, quindi, si tratta di circostanza facilmente appurabile con l`uso della normale diligenza. Le sezioni unite della Cassazione hanno ritenuto di aderire a quest`ultimo orientamento.
Agenzia recupero crediti
attiva anche fuori regione
Sono un cittadino residente a Bologna, recentemente un`agenzia di recupero crediti per conto terzi ha avanzato nei miei confronti una richiesta di pagamento. Sono, in effetti, debitore della somma richiestami, ma ho un dubbio: l`agenzia in questione non ha sede in Emilia Romagna e mi sembrava che le agenzie di recupero crediti non potessero spingere la loro attività oltre i confini provinciali o regionali della loro sede legale; mi sbaglio?
Il R.D. n. 773 del 1931( Tulps) prevede, al fine di poter svolgere l`attività di recupero crediti per conto terzi, l`autorizzazione della pubblica sicurezza e, in particolare, del questore della provincia nella quale hanno sede i locali dell`agenzia. Da quanto ci scrive, il suo dubbio riguarda l`efficacia territoriale di questa autorizzazione: se sia cioè possibile che un` agenzia di recupero crediti possa compiere le attività connesse al proprio oggetto sociale fuori dalla provincia nella quale ha sede la Questura che l`ha autorizzata. A onor del vero la situazione pare piuttosto fluida, non avendo la Giustizia amministrativa ancora maturato una precisa linea interpreta tiva: così a sentenze che tendono a li mitare la sfera territoriale di attivi tà delle agenzie in questione (ad es. Consiglio di Stato 16.10.2000 n. 5494) ne seguono altre che forniscono una lettura delle norme tale da permettere, invece, un ampliamento della stessa. Il nodo centrale della questione sta nel tipo di interpretazione che si vuol dare all`art. 115 del Tulps dove sono indicati i soggetti giuridici che, per svolgere la loro attività, devono ottenere l`autorizzazione del questore della provincia del luogo in cui hanno sede i locali della `impresa` e dove si indica che `la licenza vale esclusiva mente per i locali in essa indicati`. Comunque, come opportunamente indicato nella sentenza Tar Lazio 14 maggio 2002 n. 4261, sia per il fatto che la localizzazione del rilascio delle licenze pare rispondere soprattutto a criteri di decentramento dell`attività di controllo della polizia amministrativa sia ancora per il fatto che in presenza di un mercato aperto a tutta l`Europa non avrebbe senso dare della suddetta normativa un`interpretazione che finisse con il collidere con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica: `…deve conseguentemente ritenersi che l`art.115 del Tulps ha inteso imporre al soggetto interessato di richiedere l`autorizzazione alla Questura del capoluogo di provincia di residenza senza alcun altro vincolo in ordine all`esercizio dell`attività la quale può essere svolta sull`intero territorio nazionale`. Questa interpretazione, dunque, si traduce nella necessità che tutto quanto riguardi l`attività dell`agenzia sia sempre riferito alla sede principale e questo proprio per permettere in qualsiasi momento alla polizia di poter controllare efficacemente. Alla luce di quanto sopra, la procedura posta in essere nel suo caso dall`agenzia di recupero crediti sia legittima.
-
Sezioni:
- Rassegna Stampa
-
Aree Tematiche:
- VARIE
