2 Ottobre 2002

Spett.le Codacons

Mi chiamo A. L. e sono dipendente di una azienda agricola. Qualche mese fa, nell`esercizio delle mie mansioni ho avuto un gravissimo incidente; il trattore sul quale mi trovavo si è ribaltato con la conseguente morte di un collega che avevo fatto accomodare sul parafango del mezzo. L`azienda per la quale lavoro ritiene che non sussista alcun nesso di causalità tra l`espletamento delle mie mansioni e la morte del collega addossando interamente a mia colpa l`evento prodottosi. I danni che dovrei risarcire sono ingentissimi e il solo pensiero mi fa tremare. Non mi basterebbe questa vita per farvi fronte. E` vero che unico responsa bile di quanto accaduto sono io e quindi tenuto a risarcire tutti i danni? Posso avere un chiarimento da un Vostro esperto? Grazie.


Con enorme piacere mi sento di sollevarLa da tale angoscioso dubbio. In materia di responsabilità dei padroni e committenti ex art. 2049 c.c. per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti, in ordine al collegamento tra il fatto illecito e le incombenze loro affidate, non è necessaria la sussistenza di un nesso di causalità, essendo, invece, sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che la mansione affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell`evento dannoso. Tale principio, sancito più volte dalla Suprema Corte (V. Cass.Civ.Sez.Lav. 07/01/02, n. 89), non subisce deroghe nemmeno nell`ipotesi in cui il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell`incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell`ambito delle sue mansioni. Il nesso di occasionalità necessaria deve escludersi solo quando il danno sia imputabile all`attività privata dell` autore dell`illecito e sia frutto, per tanto, dell`esercizio della sua priva ta autonomia.

Spett.le Codacons, in data 25.06.2002 ho acquistato presso un noto mobilificio di Bologna un arredamento completo per il mio soggiorno tra cui un mobile ed un divano. Le misurazioni relative agli spazi disponibili all`interno della mia abitazione sono state effettuate da una incaricata nonché dipendente del mobilificio medesimo. Al momento del montaggio del mobile mi sono reso conto che lo stesso risultava essere troppo alto, causando la copertura delle prese della corrente elettrica, del telefono e della TV; inoltre il divano appariva di dimensioni eccessive rispetto a quelle del soggiorno. Ho quindi immediatamente provveduto a denunciare i vizi della cosa compravenduta alla ditta venditrice tramite raccomandata A/R, vizi e difformità che la medesima ha esplicitamente riconosciuto. Purtroppo ad oggi non ho ancora ricevuto alcun riscontro in merito alle mie doglianze. Come devo comportarmi per tutelare i miei diritti di acquirente?


L`art. 1 del d.lgs. 24 febbraio 2002, n. 24, ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 1999/44/CE, introducendo nel Codice Civile gli articoli da 1519-bis a 1519-nonies. Il paragrafo 1-bis del succitato articolo è denominato “Della vendita di beni di consumo“. Alla luce dell`art. 1519-ter il venditore ha l`obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Nella fattispecie prospettata del nostro lettore il mobilificio non ha adempiuto all`onere impostogli dalla neo-introdotta normativa ed è per tale motivo che vengono in ausilio del consumatore i diritti sanciti dall`art. 1519-quater. Tale articolo statuisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o, infine in taluni specifici casi, alla risoluzione del contratto. Il consumatore, a sua scelta, può chiedere al venditore di riparare il bene o di sosti tuirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessiva mente oneroso. Il venditore è responsabile, ai sensi della neo-introdotta normativa, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. In particolare il consumatore decade dai diritti sopra descritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. In primo luogo va evidenziato che la nuova normativa risulta applicabile al caso prospettato dal nostro lettore, essendogli stata consegnata la mobilia successivamente al 23 marzo 2002, data di entrata in vigore del decreto legislativo sopra menzionato. Avendo tempestivamente provveduto a denunciare i vizi della mobilia acquisita, consigliamo al nostro lettore consumatore di richiedere al venditore la sostituzione immediata tanto del mobile quanto del divano, oltre alla riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito in considerazione delle spese affrontate e delle difficoltà sopportate, salva la facoltà del lettore medesimo di agire giudizialmente al fine di conseguire il totale risarcimento dei danni patiti.

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