27 Agosto 2001

Sparisce l` Equalizzatore

Banche & Assicurazioni


Sparisce l` Equalizzatore

Ferragosto ha portato una buona notizia ai titolari di polizze vita. La tassazione dei rendimenti e delle prestazioni, cioè la liquidazione del capitale finale o della rendita vitalizia torna all?antico. E? finalmente sparito, ad otto mesi dalla sua nascita, il cosiddetto equalizzatore, inventato da Vincenzo Visco e introdotto dal suo successore al ministero delle Finanze, Ottaviano Del Turco a partire dall?1 gennaio 2001.

Lo scopo: uniformare la tassazione del capital gain di tutte le forme di risparmio non mordi e fuggi, introducendo anche nel campo delle assicurazioni individuali di capitale o di rendita il principio di una imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento annua sui rendimenti ottenuti dall?investimento.
L?equalizzatore si applicava non soltanto alle polizze vita, ma -come si legge nel sito del ministero delle Finanze (www.finanze.it) – ? alle plusvalenze, ai differenziali positivi e a tutti i proventi con periodo superiore ai dodici mesi intercorrente tra data di acquisto e data di cessione o chiusura o rimborso delle partecipazioni, titoli, certificati, strumenti finanziari, crediti o rapporti.?
Il risultato: peccato che nell?intento di equità, il meccanismo di tassazione finisse con il tassare oltre alle rendite virtuali dei rendimenti finanziari, anche le perdite. Per capire meglio, prendiamo il caso di una polizza index linked o di una unit linked . Dall?1 gennaio di quest?anno, ogni anno la compagnia doveva agire da sostituto di imposta e versare all?erario il 12,50 per cento di quanto guadagnato dall?assicurato. Un capital gain virtuale, visto che in questo tipo di assicurazioni sulla vita di solito non è previsto l?incasso di cedole. Senza contare che quello che conta è il risultato finale, e non è detto che sia positivo. Tanto è vero che le imprese di assicurazione si limitano a garantire una prestazione finale almeno pari al capitale versato. Ebbene con l?equalizzatore, l?assicurato avrebbe pagato l?imposta sostitutiva annuale più l?eventuale conguaglio alla fine del contratto. Vero che in caso di minusvalenza la legge ?consentiva? la compensazione. Ma intanto il fisco aveva incassato anticipatamente, con danno del consumatore.

Il merito della sconfitta di questo strumento complicato e farraginoso di matematica finanziaria pubblica , definito dall?autorevole Il Sole24 Ore ?uno strumento un po? folle che nessun Paese al mondo si è arrischiato a costruire?, va al Codacons. Il ricorso presentato dall?associazione dei consumatori contro l?equalizzatore è stato accolto dal Tar del Lazio sia perché viola l?art 3 della Costituzione (tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge) che l?art 53 (tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva). Insomma, non c?è imposta se non c?è capital gain. L?efficacia del decreto sull` equalizzatore è stata così sospesa e il provvedimento ? sancisce il Tar del Lazio – deve essere modificato in modo da tutelare i consumatori e i loro risparmi
Così il 14 agosto il ministero dell?Economia e della Finanza pubblica, attraverso l?Agenzia delle Entrate, fa sapere che a seguito dell?ordinanza del Tar del Lazio ?ai fini della tassazione dei cespiti ? si rendono applicabili le modalità vigenti anteriormente all?1 gennaio 2001, senza tener conto dell?equalizzatore?.


Il che nel caso delle polizze vita significa che tutto torna come prima:



  • sul capitale finale erogato si paga il 12,50 per cento sulla differenza tra capitale maturato e capitale versato per i contratti di durata fino a 10 anni. L?aliquota viene diminuita dell?1 per cento su 12,50 per cento per ogni anno in più di durata.

  • le rendite vitalizie sono tassate con l?aliquota marginale Irpef, ma nell?imponibile entra solo il 60 per cento della rendita. Il restante 40 per cento non paga tasse.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this