“SOSTEGNO AMICO” DOMANDA 1
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L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali, le persone affette da ludopatia possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
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dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
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dal coniuge;
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dalla persona stabilmente convivente;
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dai parenti entro il quarto grado;
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dagli affini entro il secondo grado;
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dal tutore o curatore;
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dal pubblico ministero.
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