23 Novembre 2017

Sospesa per usura una procedura esecutiva promossa contro opificio

Il Tribunale di Brindisi sospende per usura una procedura esecutiva promossa da una banca nei confronti di un opificio industriale per un importo pari ad un milione di euro. A darne notizia è il Codacons che ha difeso in giudizio l’ azienda, ottenendo alla fine una pronuncia favorevole. «Il Giudice dell’ Esecuzione del Tribunale – spiega l’ avv. Vincenzo Vitale, referente provinciale dell’ associazione – ha sospeso il pignoramento con ordinanza resa l’ 8 novembre scorso. La vicenda trae origine da un mutuo fondiario stipulato il 2 agosto 2010 per una somma pari ad un milione di euro: la banca aveva notificato al mutuatario un atto di precetto del complessivo importo di 964.108,90 euro, oltre interessi come dovuti sino all’ effettivo soddisfo, e successivamente proceduto al pignoramento dell’ opificio. Dalla verifica del contratto, però, emergeva subito l’ esistenza di un tasso di mora usurario oltre ad altre anomalie contrattuali. Quindi il mutuatario, patrocinato dal Codacons Brindisi, decideva di proporre opposizione all’ esecuzione giĂ  avviata dalla banca, per bloccare il pignoramento. Il mutuatario, costituendosi in giudizio, oltre a rilevare l’ usurarietĂ  del tasso di mora convenuto, deduceva, tra l’ altro, che nel periodo di preammortamento (protrattasi fino al 4 marzo 2014) e successivamente, durante il periodo di ammortamento (dal 4 aprile 2014 al giorno dell’ ultima rata pagata, datata 4 novrembre 2015), aveva versato, a titoli di interessi, somme superiori alla quota capitale dovuta, con la conseguenza che la banca non aveva il diritto di procedere all’ esecuzione forzata». «In effetti prosegue l’ avv. Vitale – il Giudice dell’ Esecuzione ha accertato che il reclamante aveva pagato alla banca in conto interessi una somma (150.254 euro) superiore rispetto alla quota capitale delle rate scadute richieste dalla banca ed oggetto del precetto (103.281 euro) e ha pertanto ritenuto che il mutuatario non poteva essere ritenuto inadempiente alla data di risoluzione del contratto. Conseguentemente ha sospeso l’ esecuzione, rilevando che non poteva dubitarsi che, nel caso concreto, “al momento in cui fu concluso il mutuo (ovvero, “al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo”: vedi anche Cassazione a Sezioni Unite n° 24675\2017), gli interessi convenuti fossero usurari, considerato che nel contratto di mutuo de quo è esplicitamente previsto che “ogni somma dovuta per qualsiasi titolo (e perciò, anche le somme dovute per quota capitale) in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrĂ  di pieno diritto dal giorno della scadenza l’ interesse di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della banca”, il che determina la necessaria sommatoria dei tassi applicati (giacchĂ© sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l’ interesse convenzionale, e, in forma composta, l’ interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi nella misura del 12,30% (4,65% per interesse corrispettivo -convenzionale, piĂą 7,65% per interesse moratorio) sulle medesime somme». «Da tale motivazione – conclude l’ avv. Vitale – si evince che la banca non aveva diritto a risolvere il contratto e che il precetto e il successivo pignoramento sono stati ritenuti, dal Giudice, in questa fase sommaria, illegittimi».

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