Smaltimento rifiuti esente da Iva
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fonte:
- La Città di Salerno
• La sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale ha stabilito: «Un altro significativo elemento di analogia tra la Tia e la Tarsu è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ ambito di applicazione dell’ Iva. Infatti, la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’ entitá del prelievo – quest’ ultima commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfettarie di producibilitá dei rifiuti interni e al costo complessivo dello smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’ assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la prestazione di servizi. Non esiste, del resto, una norma legislativache espressamente assoggeti ad Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, quale, ad esempio, è quella prevista dall’ alinea e dalla lettera b) del quinto comma dell’ art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui, ai fini dell’ Iva, «sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attivitá di «erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’ assoggettamento ad Iva, perché percepiti da enti pubblici. * ufficio legale.
di matteo marchetti
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