Sky Calcio, il Tar del Lazio conferma sanzione antitrust da 7 mln
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- TraderLink
Il *TAR del Lazio *ha confermato la sanzione da *7 milioni di euro *comminata dall’ Antitrust a *Sky *nel 2019 per violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo (in particolare spiega un comunicato odierno di Aduc Sky non avrebbe fornito “informazioni chiare sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018/19, lasciando intendere che comprendesse tutte le partite di serie A come nel triennio precedente, così falsando le scelte sia dei nuovi clienti che di chi era già abbonato”). La decisione dell’ Antitrust risale al 2019. Di seguito il testo della sentenza del TAR. “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3969 del 2019, proposto da Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco D’ Ostuni, Ottavio Grandinetti, Fausto Caronna, Marco Zotta, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco D’ Ostuni in Roma, piazza di Spagna 15; contro Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Codacons, Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, Associazione Articolo 32-97, Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’ avvocato Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie 9; Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Maurizio Gualdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, via Angelo Brofferio 7; Altroconsumo Edizioni S.r.l., Movimento Difesa del Cittadino, non costituite in giudizio; U.Di.Con., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l’ intervento di ad opponendum: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avvocato Alessandro Brunati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’ annullamento previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55, c. 10 c.p.a. del provvedimento n. 27545, adottato dall’ AGCM in data 23.1.2019, a conclusione del procedimento PS11232 – Sky-Pacchetti Calcio Serie A e notificato a Sky in data 18.2.2019; di ogni altro atto connesso o presupposto, conseguente o antecedente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e delle Associazioni Codacons, Altroconsumo, U.Di.Con., Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, Utenti Servizi Radiotelevisivi , Articolo 32-97, e Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’ udienza del giorno 20 luglio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’ art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 27/2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO * *1. Con il provvedimento in epigrafe indicato l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo “AGCM” o “l’ Autorità”), ha sanzionato Sky Italia s.r.l. in relazione a due distinte condotte integranti pratiche commerciali scorrette, commesse in relazione, ed in conseguenza, dell’ assegnazione dei diritti di trasmissione delle partite del campionato di calcio di serie A per il triennio 2018-2021. L’ assegnazione dei diritti per la trasmissione in diretta delle partite del campionato di calcio di serie A, relativa alle stagioni sportive del triennio 2018-2021, è infatti avvenuta, da parte della Lega Calcio, in data 13 giugno 2018, non già sulla base della piattaforma di trasmissione (digitale terrestre, satellitare, internet), come in precedenza era accaduto, ma sulla base di pacchetti di eventi in esclusiva (anticipi del sabato, posticipo della domenica, lunedì sera, ecc.). In particolare, mentre nel triennio 2015-2018 Sky aveva ottenuto l’ assegnazione della trasmissione in diretta sul satellite di tutta la serie A e la serie B, le qualificazioni ai Mondiali FIFA/Europei UEFA (escluse le partite dell’ Italia trasmesse in diretta sui canali Rai) e la Coppa America, per il triennio 2018-2021, invece, SKY si è aggiudicata i due pacchetti principali che consentivano di trasmettere in diretta, in esclusiva, 7 partite del campionato di serie A su 10 previste per ogni giornata, tra cui quelle del lunedì sera e della domenica sera, oltre alle partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League e Bundesliga; le altre partite del campionato di calcio di serie A previste per ogni giornata, tra cui quelle del sabato, erano invece comprese in altro pacchetto, non aggiudicato a Sky, come pure le partite di serie B. Conclusivamente, mentre nel triennio 2015-2018 la sottoscrizione dell’ abbonamento a Sky e del connesso “pacchetto” SKY Calcio consentiva al consumatore di vedere in diretta, tramite satellite, tutte le partite di serie A e di serie B, le qualificazioni ai Mondiali FIFA/Europei UEFA (escluse le partite dell’ Italia trasmesse in diretta sui canali Rai) e la Coppa America, l’ abbonamento sottoscritto per il triennio 2018-2021 consentiva invece al consumatore di visualizzare solo la maggior parte delle partite di serie A, oltre alle partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League, Premier League e Bundesliga. In questo contesto sono pervenute all’ Autorità numerose segnalazioni, dirette ad evidenziare, da una parte, che in alcuni messaggi pubblicitari, a mezzo dei quali Sky ha promosso la campagna abbonamenti per l’ anno 2018/2019, non si specificava la differenza di contenuti dell’ abbonamento rispetto all’ anno precedente, dall’ altra che Sky non consentiva al consumatore di recedere dall’ abbonamento senza costi aggiuntivi, dandogli solo la possibilità di mantenere il contratto con i relativi addebiti dei costi mensili o di recedere dal contratto, sostenendo oneri in termini di penali e recupero di sconti per i contratti con vincolo di durata minima. A fronte di tali segnalazioni l’ AGCM ha avviato un procedimento sanzionatorio, contestando a SKY che: a) nella fase di presentazione dell’ offerta, SKY ha fornito, ai potenziali nuovi clienti, informazioni ingannevoli inerenti all’ offerta relativa al calcio e, in particolare, al pacchetto SKY Calcio per la stagione 2018/19; b): nella fase di gestione di contratti già attivi SKY, a fronte del significativo ridimensionato dei contenuti del pacchetto SKY Calcio (e in particolare la riduzione del 30% delle partite trasmesse di serie A e la totale eliminazione delle partire di serie B), non ha permesso ai propri abbonati, interessati prevalentemente o esclusivamente alla visione delle partite di calcio, di poter effettuare una libera scelta in merito alla nuova composizione del pacchetto, inducendoli al rinnovo del contratto nell’ erronea convinzione di poter fruire dei medesimi contenuti rispetto a quanto originariamente sottoscritto, con l’ imposizione di addebiti dei costi mensili invariati, oppure a recedere dal contratto a titolo oneroso. Al termine del procedimento, con il provvedimento in epigrafe indicato l’ AGCM ha inflitto a SKY una sanzione di 3.000.000 euro per il fatto di cui al capo a), integrante violazione dell’ art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e di 4 milioni di euro per il fatto di cui al capo b), integrante violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. L’ AGCM ha inoltre vietato la diffusione o reiterazione delle condotte sanzionate ed ha disposto la pubblicazione, a cura e spese di Sky, ai sensi dell’ art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, di una dichiarazione rettificativa, il contenuto della quale è stato indicato dalla stessa AGCM, che ha pure indicato le modalità di pubblicazione. Avverso tale provvedimento SKY ha proposto impugnazione, deducendo i seguenti motivi: I) Sulla Pratica A: assenza dei presupposti di fatto e di diritto della pratica ingannevole. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20-22 del Codice del Consumo; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria. Premettendo di aver dato ampia informazione circa l’ esito della gara indetta dalla Lega Calcio per l’ assegnazione dei diritti di trasmissione delle partite di calcio, e precisando altresì che la nuova composizione dei pacchetti era stata ugualmente pubblicizzata anche dagli altri professionisti che si erano resi aggiudicatari, SKY ha sostenuto che le informazioni omesse dai messaggi trasmessi nel corso della nuova campagna di abbonamenti per la stagione 2018/2019 erano note a chiunque, specie se interessato di calcio, come appunto i consumatori “tipo” destinatari dei messaggi pubblicitari sanzionati dalla AGCM; quest’ ultima, inoltre, avrebbe anche errato nell’ estendere l’ affermazione di ingannevolezza all’ intera campagna pubblicitaria, fatto questo che ha indotto l’ AGCM a parametrare la sanzione all’ int Fonte: News Trend Online © TraderLink News – Direttore Responsabile Marco Valeriani – Riproduzione vietata.
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