SIAE: LA NOMINA DI ASSUMMA A PRESIDENTE DELLA SIAE FINISCE AL TAR..
SIAE
Finisce al Tar la questione della incompatibilità dell`Avv. Giorgio Assumma alla carica di Presidente della Siae. La nomina avvenuta con DPR del 17 ottobre 2005 fu deliberata dalla assemblea Siae e proposta dal Ministro dei beni culturali e dalla Presidenza del Consiglio. Ora il Codacons e l?Associazione utenti del diritto d?autore chiedono che il Tar sciolga il nodo della incompatibilità presunta tra la professione di avvocato dell`Assumma, e proprio di avvocato dei più importanti autori ed editori italiani e la sua funzione che deve esser imparziale come presidente dell`ente del diritto d`autore.
Si legge nel ricorso presentato dal Codacons e dall?Associazione utenti del diritto d?autore:
``In particolare, alla luce di quanto anzidetto, risulta incompatibile la carica di Presidente della SIAE con l`eventuale esistenza di rapporti professionali, o comunque di interesse economico e/o finanziario, con i destinatari della attività istituzionale che compete al Presidente della SIAE, nell`ambito dei poteri previsti dalla legge e dallo Statuto, con particolare riferimento alla gestione degli interessi individuali e collettivi degli iscritti, siano essi autori che editori sotto forma individuale o di società di capitali.``
?Come detto, l`Avv. Giorgio Assumma è uno stimato esperto di diritto d`autore, di diritto industriale, docente di diritto dell`editoria e dell`Unione Europea alle università romane Roma Tre e Lumsa, ex presidente della Rusconi Editori associati negli anni 70, ma è anche noto per essere il legale di numerose star della tv e del cinema, oltre che di autori, case editrici e produttori. Infatti, lo studio legale (associazione professionale) dell`Avv. Assumma, proprio per la grande esperienza nella materia del diritto d`autore, ha assistito e assiste numerosissimi autori e case editoriali in vertenze e per la stipulazione di contratti anche di valore milionario con enti televisivi e gruppi economici internazionali, laddove il Presidente della Siae deve amministrare l`ente senza alcun rischio di preferenza verso questa o quella categoria o socio, e disporre il riparto dei proventi autorali secondo criteri che assolutamente non favoriscano singoli soggetti o categorie di soggetti?.
?Detta attività legale svolta dall`Avv. Assumma importa anche il sorgere di diversi dubbi sulla concreta possibilità di amministrare la SIAE nel rispetto del principio, costituzionalmente garantito, dell`imparzialità. Ciò perché l`attività legale svolta nell`interesse di determinati autori e/o case editrici è un`attività, per sua natura, squisitamente parziale e sempre peculiare è il rapporto fiduciario che lega il difensore al proprio cliente.Il rapporto professionale tra avvocato e cliente impone, sempre, la difesa degli interessi del cliente, salvo la rinuncia al mandato, per non dire della conoscenza di fatti riservati che possono essere utilizzati a favore o contro soggetti clienti, ex clienti o avversari dei propri clienti ed ex clienti.``
?Risulta, addirittura, che lo Studio Legale Assumma, attraverso un diverso avvocato, difenda l`Imaie, un ente che può essere considerato concorrente della Siae, per una parte dei diritti da compensare ad esecutori e musicisti. L`IMAIE è, infatti, l`Istituto preposto alla tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori di opere musicali, cinematografiche, drammatiche, letterarie e audiovisive in genere: costituito dalle Federazioni dello Spettacolo di CGIL, CISL e UIL, è nato nel 1977, come libera associazione tra gli artisti interpreti e musicisti per proteggere la loro prestazione professionale e far valere il diritto all`equo compenso connesso alla riutilizzazione o alla riproduzione delle opere interpretate o eseguite in base a quanto previsto dalla legge sul diritto d`autore. Va infatti precisato che il decreto legislativo 419/99 ha espressamente attribuito alla SIAE il compito di tutelare i titolari dei diritti connessi, come, del resto, tale funzione è espressamente prevista dalla statuto dell`ente. Pertanto, la SIAE è diretta concorrente dell`Ente IMAIE ed ove esercitasse la funzione ad essa attribuito, potrebbe efficacemente sostituire la concorrente IMAIE nella tutela degli interpreti ed esecutori. Tuttavia, come ricordato, per molti anni IMAIE si è avvalsa del patrocinio e della consulenza dello studio legale associato Assumma, riconoscendo allo stesso un notevole compenso annuo e, a quanto risulta, il rapporto professionale sarebbe in corso tuttora pur con il diverso riferimento all`Avv. Andrea Miccichè, facente parte dello studio Assumma. Si può pertanto concretamente Dubitare che la Siae, con il suo attuale Presidente, possa effettivamente operare, assicurando la migliore tutela dei titolari dei diritti ricordati, in concorrenza, e quindi, in danno del cliente IMAIE. Più in generale, la circostanza che in passato e per decenni lo Studio Assumma abbia difeso, ovvero abbia prestato consulenza, ai più affermati artisti italiani non offre la necessaria garanzia di imparzialità e corretto andamento dell`Ente; la circostanza che l`Avv. Assumma abbia interrotto ? ma sul punto non risulta che gli organi decidenti abbiano svolto adeguata istruttoria, CON CONSEGUENTE VIZIO DI LEGITTIMITà DI DIFETTO DI ISTRUTTORIA, per verificarlo e stabilire la decorrenza di tale eventuale interruzione soprattutto LE MODALITA` CONCRETE DI REGOLAZIONE DEI CREDITI PROFESSIONALI ANCORA NON SALDATI DALLA MAGGIORANZA DEI CLIENTI PROBABILMENTE A TUTT` OGGI - i rapporti professionali privati intercorsi nei decenni passati, non può infatti riportare su un piano di eguaglianza i numerosi clienti del passato (per i rapporti economici intercorsi, per la conoscenza approfondita dell`attività, per le confidenze anche coperte da segreto professionale ma comunque acquisite irrimediabilmente sul piano personale) e tutti coloro che invece sono rimasti estranei all`avv. Assumma o, ancor peggio, furono conosciuti come controparti.
Qualsiasi decisione sarà assunta dall`Ente in materia di divisione dei compensi, ovvero con i diversi utilizzatori, o anche quando si tratti di attribuire incarichi o formare comitati o commissioni, potrà essere posta in ombra o sottoposta a dubbi o contestazioni in ragione dei rapporti intercorsi nel passato con singoli, con società o gruppi di interesse. Detti dubbi, circa la possibilità di garantire l`imparzialità, sono più che fondati se si considera che, in virtù della normativa professionale vigente, la professione forense è, per sua natura, incompatibile con l`impiego privato e pubblico nonché con l`ufficio pubblico.?
(Sul sito www.codacons.it – Dossier SIAE la versione integrale del ricorso cliccka qui per leggerlo)
Intanto oggi si è appreso che il consigliere di amministrazione Diego Cugia risulta indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per abuso di atti d?ufficio. Come si ricorderà il sito Dagospia aveva sollevato il fatto ? ripreso poi dal Codacons e dall?Associazione utenti del diritto d?autore – che Cugia, come consigliere d?amministrazione SIAE, aveva deliberato di affidare un investimento di 40 mln di euro alla banca Lehman Brothers dove il cugino è Executive Director.
Ora la Guardia di Finanza indaga il consigliere, su delega del Pm Carlo La Speranza, per verificare l?ipotesi di reato di abuso di atti d?ufficio, in quanto il Cugia avrebbe dovuto astenersi da tale deliberazione.
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