14 Marzo 2017

sem_14-09-2001.html

CODACONS SCUOLA DI DIRITTO CONSUMERISTICO
XII SEMINARIO GIURIDICO
Ufficio Legale Nazionale CODACONS
V.le Giuseppe Mazzini 73
14 settembre 2001 – h. 15.30

“giudici di pace: comincia la guerra….del penale”


INTERVENGONO DUE GIUDICI DI PACE DI ROMA sui seguenti temi
– Riflessioni e considerazioni sui primi anni di operato dei Giudici di Pace
– La figura del Giudice di Pace Penale
– Opposizione a sanzioni amministrative
– Contenzioso da Responsabilità’ Civile Auto

E (alle 17,30)

DIBATTITO di preparazione del XII SEMINARIO GIURIDICO CODACONS

“L’URBANISTICA NON HA NULLA A CHE FARE CON L’AMBIENTE…
(CDS IV SEZ. SENTENZA N. 3878/01)”

PRIME RIFLESSIONI “INTERNE” SU UNA SENTENZA A DIR POCO SORPRENDENTE….

IL CODACONS, ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA RICONOSCIUTA EX LEGGE 349/86,
IMPUGNA UNA LOTTIZZAZIONE NELLE MARCHE PER LESIONE DEL VERDE PUBBLICO,
ECCESSIVA VICINANZA AL MARE IN ZONA DI TUTELA, COMPROMISSIONE DI ZONA PAESISTICAMENTE TUTELATA

Il Consiglio di Stato, annullando la sentenza del Tar così decide: “Conclusivamente questa Sezione, non avendo motivo di discostarsi (nonostante qualche isolata pronuncia di segno opposto ) dalla propria giurisprudenza (cfr. C.d.S. IV, n. 223/1992) deve escludere che le associazioni ambientalistiche, quando non siano prive dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, possano ritenersi legittimate ad impugnare atti o provvedimenti che rivelino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo diretti soltanto ad un’utilizzazione del territorio, senza alcuna incidenza su quanto possa ritenersi dotato di riflessi ambientali. Ed, invero, il sillogismo – ipoteticamente ed astrattamente proponibile – per il quale ogni intervento urbanistico dovrebbe ritenersi inevitabilmente idoneo a provocare riflessi in materia ambientale, si risolve in una posizione di principio di carattere logico-deduttivo del tutto avulsa dall’apposito apparato normativo, che pone dei precisi limiti alla individualità dei beni suscettibili di provocare gli interventi previsti dall’ordinamento. Diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per la quale qualsiasi intervento urbanistico o edilizio potrebbe essere ritenuto capace di compromettere l’ambiente circostante, senza alcuna esclusione: ma tale conclusione si rivela manifestamente insostenibile ove la si confronti con le articolate qualificazioni normative degli interessi oggettivamente considerabili come ambientali (sempre in materia di difetto di legittimazione in capo al Codacons, quando ad eventuali ricorsi per la tutela di interessi ambientali: cfr. C.d.S. VI^, n. 754/1995e, n. 182/1996)”.

PROBLEMA:
QUALI SONO I CASI IN CUI L’URBANISTICA RIGUARDA ANCHE L’AMBIENTE?
NE DISCUTONO AVVOCATI, MAGISTRATI, URBANISTI, POLITICI.

INGRESSO LIBERO

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this