8 Aprile 2022

SCUOLA: NUOVA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE LE RICHIESTE DELL’ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DEI DIRITTI CIVILI NELLA SCUOLA DIFESA DALLO STUDIO RIENZI

 

I PRIVATISTI DEVONO ESSERE ASSEGNATI ALLE SCUOLE RICHIESTE ANCHE SE PARITARIE

ORA TUTTI GLI STUDENTI DEL LAZIO NON ACCETTATI DAL MIUR PER LA SCELTA DI UNA SCUOLA PARITARIA POSSONO AGIRE PER I DANNI

Una nuova sentenza del Tar pubblicata oggi (sez terza bis, Pres. Giuseppe Sapone, Rel. Emiliano Raganella) accoglie le istanze degli studenti privatisti del Lazio difesi dall’Associazione per la difesa dei diritti civili nella scuola associata al Codacons e dallo Studio Rienzi, riconoscendo il loro diritto – negato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – a svolgere gli esami di Stato nelle scuole dagli stessi prescelte, anche se paritarie.
Si legge nella motivazione della sentenza:
“L’art 14 comma 3 del d. lgs. n. 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”) reca: “i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso”.
La successiva Circolare del Ministero dell’Istruzione R.G. U.0028118 del 12.11.2021, punto 2.A, dispone ulteriormente che “i candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l’esame”, aggiungendo di seguito che “tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017”.
La disposizione richiamata, pertanto, circoscrive la discrezionalità dell’Ufficio Scolastico nel senso che l’Ufficio Scolastico può disattendere le preferenze espresse dal candidato, nella misura in cui tale decisione sia suscettibile – in concreto – di determinare la violazione del criterio di omogeneità della distribuzione territoriale. Con il provvedimento di assegnazione, in esame, l’USR ha ritenuto di disattendere le indicazioni fornite dalla candidata circa gli istituti scolastici di preferenza, senza fornire adeguata giustificazione di tale decisione e senza dimostrare che l’assegnazione in uno dei predetti istituti avrebbe determinato la violazione del criterio dell’omogeneità della distribuzione territoriale, Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato”.

Ora tutti gli studenti privatisti del Lazio non accettati dal Miur per la scelta di una scuola paritaria dove sostenere l’esame di Stato possono agire per i danni e chiedere fino a 50mila euro di risarcimento nei confronti dei responsabili dell’Ufficio Scolastico Regionale, in base all’art. 28 della Costituzione.

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