Scuola: i contratti dei precari
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fonte:
- La Città di Salerno
• La direttiva UE 1999/70/CE ha imposto la stabilizzazione di tutti i precari della scuola, ponendo fine, così, ad una disparitá di trattamento subita dai dipendenti della scuola statale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti. Numerosi tribunali stanno accogliendo i ricorsi di quanti hanno fatto ricorso all’ autoritá giudiziaria al fine di sentire dichiarata la illegittimitá delle sequenza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero della Pubblica Istruzione; quest’ ultimo è stato condannato a risarcire altresì, nei limiti della prescrizione, il danno subito dal lavoratore precario nella misura della differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se i lavoratori fossero stati assunti con contratto a tempo indeterminato. Prima di poter ricorrere all’ autoritá giudiziaria occorre però impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato. A tal proposito, la legge n. 10/2011 di conversione del decreto mille proroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 l’ applicazione dell’ art. 32 della legge 183/2010 (con cui è stato previsto – a pena di decadenza- l’ obbligo di impugnare il contratto di lavoro entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge). Chi non avesse ancora impugnato tali contratti può farlo entro il 31 dicembre 2011 e, nei successivi 270 giorni adire il giudice del lavoro competente per territorio (sede dell’ ultimo contratto), al fine di richiedere la conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e la ricostruzione della carriera a fini previdenziali, contributivi pensionistici e retributivi oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti. * Ufficio legale regionale.
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