Scuola, Codacons in campo contro il green pass obbligatorio: ricorso al Tar del Lazio
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fonte:
- Il Quotidiano
Roma, 30 agosto 2021 – Un ricorso collettivo al Tar del Lazio contro il green pass obbligatorio nelle scuole. A dichiarare guerra alla certificazione sanitaria sono il Codacons e l’Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola che, a partire da oggi, raccoglieranno le adesioni dei docenti e del personale scolastico per un’azione legale collettiva.
“Una misura che risulta contraria alle norme europee e si traduce, di fatto, in un trattamento sanitario obbligatorio per una specifica categoria di lavoratori, con una evidente discriminazione tra cittadini”, spiegano dalle due associazioni, unite nel contrastare la decisione del Governo di sospendere il personale scolastico non in regola con il green pass. “Siamo stati da subito favorevoli ai vaccini contro il Covid e alla campagna vaccinale avviata dal governo – continua il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – ma non possiamo tollerare così gravi lesioni dei diritti dei lavoratori e provvedimenti adottati in piena violazione delle disposizioni europee”.
Secondo Rienzi, il decreto legge varato dal Governo “si pone in netto contrasto” con il regolamento europeo 953 del 20021 che, all’articolo 36, “vieta qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate'”.
“Il green pass deve essere una misura per proteggere i cittadini – sottolinea il presidente del Codacons – e non certo una condizione per conservare il lavoro o un requisito in assenza del quale un lavoratore può essere licenziato, perché una siffatta situazione risulta incostituzionale e assurdamente discriminatoria. Chi tra docenti e lavoratori non vuole o non può sottoporsi al vaccino deve essere destinato ad altre mansioni o messo in congedo retribuito, ma mai sospeso o licenziato”.
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