“Scontrino parlante” in farmacia Dal 2010 niente nome medicinale
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fonte:
- La Città di Salerno
" Sullo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per l’acquisto dei farmaci, non dovrá più comparire il nome dei medicinali. " E’ questa, in sintesi, la decisione adottata dall’Autoritá Garante per la Protezione dei dati personali che andrá in vigore dal prossimo primo gennaio 2010. " Ma vediamo le ragioni che hanno determinato questo importante cambio di rotta rispetto al cd. "scontrino parlante" adottato con la legge 296/2006; tale norma aveva infatti stabilito che lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie, doveva contenere informazioni relative al codice fiscale dell’acquirente, alla natura alla qualitá e alla quantitá dei medicinali acquistati. " L’Autoritá Garante per la Protezione dei dati personali, che in merito a tale provvedimento ha adottato una istruttoria di ufficio, ha però tenuto conto delle numerose segnalazioni pervenute, anche per il tramite delle associazioni, da consumatori che ritenevano lesa la propria privacy nel momento in cui presentavo tali scontrini ai propri commercialisti o ai centri di assistenza fiscale ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie. " L’Autoritá, dunque, raccogliendo anche tali segnalazioni, ha ritenuto che l’indicazione in chiaro del tipo di medicinale acquistato costituisce un "trattamento sistematico" dei dati personali relativi alla salute del contribuente idoneo a rivelare anche l’esistenza di patologie. " Per tale motivo, dunque, ha stabilito che, la disciplina in materia fiscale relativa alla detrazione o deduzione delle spese sanitarie non debba prevedere alcun potere di indagine dell’organo amministrativo rispetto alla natura del farmaco acquistato, all’effettivo stato di salute del contribuente e all’assunzione di un certo tipo di medicinale. " Pertanto, si legge nel provvedimento, per lo svolgimento delle attivitá istituzionali in ambito fiscale non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini delle detrazioni delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione del farmaco potendo sostituire tale informazione con l’indicazione del numero di AIC ovverosia con il numero di Autorizzazione dell’immissione in commercio del farmaco. " In tal modo sará, da un lato tutelata la riservatezza dei contribuenti relativamente al proprio stato di salute e dell’altro sará tutelato l’interesse pubblico ad una corretta applicazione delle disposizioni in materia fiscale. *Avvocato Ufficio Legale Codacons Campania
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