28 Giugno 2003

Scontrino in tasca e due mesi di tempo

Scontrino in tasca e due mesi di tempo


Quante volte ci siamo sentiti dire frasi come: «Ci spiace ma non possiamo cambiare la merce in saldo» o «sono già passati 8 giorni dall`acquisto, non possiamo più fare sostituzioni». Ebbene sono tutte false! La Legge Regionale n. 22 del 2000 stabilisce che: «nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato». Il decreto legislativo n. 24 del 2002 ha inoltre ampliato le possibilità di rivendicazione da parte del consumatore che ora, in caso di difetto di conformità, «ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione». La scelta è del consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all`altra soluzione. Se entrambe sono impossibili o eccessivamente onerose o il venditore non ha provveduto entro un congruo termine alla riparazione o alla sostituzione del bene, il consumatore può richiedere anche una riduzione adeguata del prezzo o la la restituzione integrale del prezzo pagato. Solo se il capo è conforme al contratto di vendita allora il cambio è a discrezione del negoziante. Per essere tale non solo non deve avere difetti ma, ad esempio, deve essere anche conforme alla descrizione fatta dal venditore. Ma la grande novità è che non c`è più bisogno, come stabilito dall`art. 1495 del cod. civ., di denunziare “i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta“ ). Il D.lgs n. 24/2002 ha introdotto nuovi articoli stabilendo che il consumatore deve denunciare “al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha scoperto“. Un consiglio, quindi, del Codacons: conservate sempre lo scontrino. Per denunciare i difetti avete tutto il tempo che volete.

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