SCONTI ENI : CLAMOROSA SENTENZA DEL TRIBUNALE CONFERMA LA LEGITTIMITA’ DELLA CAMPAGNA DI PROMOZIONE
MA IL CODACONS DIFFIDA ENI A NON CONSENTIRE NEI GIORNI FERIALI AUMENTI
INGIUSTIFICATI DEI PREZZI PER RECUPERARE GLI SCONTI DEL WEEKEND E INVITA
LA COMPAGNIA DI STATO A PROSEGUIRE LA PROMOZIONE DOPO IL 2 SETTEMBRE
Dinanzi al Tribunale di Lanciano il Codacons ha difeso – con l’Avv. Cristina Tabano- il diritto degli utenti ad ottenere la riduzione dei prezzi della benzina, nonchè un’ effettiva concorrenza tra le cosiddette pompe bianche ed i grandi colossi, i quali devono misurarsi oramai con questa realtà che ha preso piede nel ns Paese e consente, insieme ad una sana competizione, un risparmio a milioni di famiglie italiane.
Decisivo l’intervento dei consumatori per garantire il miglior prezzo e quindi il minor costo agli utenti.
Il ricorso era stato proposto da una pompa che sosteneva che sia la campagna di promozione “Riparti con ENI” -la quale prevede che in tutte le Eni station aderenti verrà ridotto il prezzo del gasolio e della super nei week end- sia i prezzi applicati “si appalesano del tutto predatori…” con grave danno per le pompe bianche per abuso della posizione dominante da parte di ENI, che limita in tal modo l’accesso al mercato delle piccole stazioni no logo.
Inoltre -secondo la ricorrente- ENI realizzerebbe un’ ipotesi di dumping interno, operando anche un vero e proprio cartello con le maggiori compagnie petrolifere.
Si è costituita ENI chiedendo il rigetto del ricorso ed è intervenuto il CODACONS a tutela degli utenti e del risparmio, considerato che il consumatore ha diritto a che si realizzi una reale competizione tra i soggetti del mercato petrolifero in termini di distribuzione: la campagna ENI ha proprio innestato finalmente tale processo, che il CODACONS auspica continui con nuove promozioni ENI e un abbassamento dei prezzi a favore degli utenti.
Il giudice di Lanciano dott. Giancarlo de Filippis ha così rigettato il ricorso richiamandosi proprio ai principi di un’ effettiva competizione.
Di seguito riportiamo un breve passo della sentenza :
“Nel merito (…) deve osservarsi che l’iniziativa promozionale posta in essere dall’Eni non concreta un’illegittima vendita sottocosto, atteso che i prezzi di vendita sono sempre stati superiori ai prezzi medi di acquisto.
Si tratta però di una vendita di beni a prezzi inferiori a quelli praticati nei fine settimana dal 16 giugno 2012 al 3 settembre 2012 dall’attrice e da altri concorrenti (non di tutti, perchè analoghe iniziative promozionali sono state poste in essere da altre catene di distributori di benzina quali Esso o Ip) che rientra nella lecita competizione di mercato, non diversamente dai prezzi, normalmente inferiori a quelli della rete di distributori Eni, che l’attrice pratica nei restanti giorni dell’anno. Non sussistendo il fumus bonis iuris, non deve esaminarsi il periculum in mora, trattandosi di requisiti richiesti congiuntamente ex 700. Pertanto il ricorso deve essere respinto (…)”.
Secondo il Tribunale di Lanciano non possono tre mesi di promozione influenzare i guadagni di tutto un anno e se i distributori rivendicano la libertà di fare il prezzo che vogliono tutto l’anno poi non possono lamentarsi se una o più compagnie fanno speciali promozioni e sconti!
Con il rigetto del ricorso e’ confermata la riduzione dei prezzi per i prossimi ultimi week end.
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