Sciopero selvaggio, ma l?Atm deve rimborsare
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fonte:
- Corriere della Sera
Il giudice di pace: risarcito avvocato che non ha potuto lavorare per lo stop dei mezzi pubblici milanesi
MILANO – L?Atm, l?azienda municipalizzata dei trasporti di Milano, non ha colpa né tantomeno dolo per lo sciopero «selvaggio» dei conducenti di bus, tram e metropolitane che il primo dicembre 2003 paralizzò la città: ma tra i propri «rischi d?impresa», l?azienda titolare di un servizio di pubblica utilità deve considerare, ai fini dei propri obblighi di risultato, anche «il rischio di sciopero» dei suoi dipendenti, pena «l?inadempienza contrattuale a titolo oggettivo» nei confronti del «cittadino danneggiato da un fatto oggettivamente ingiusto». Per questo un giudice di pace del Tribunale di Milano ha condannato l?Atm a rimborsare a un?avvocato, bloccata dallo sciopero e impossibilitata quel giorno a raggiungere il palazzo di giustizia per una udienza civile, il costo della parcella (522 euro) pagata al collega da cui si era dovuta fare sostituire in extremis. «Si tratta di una sentenza isolata, in controtendenza e anche, mi si consenta, piuttosto ardita», commenta il presidente dell?Atm, Bruno Soresina, che confida: «Questo pronunciamento non potrà fare scuola, non può esistere una responsabilità oggettiva dell?azienda: o c?è la colpa o c?è il dolo, e il giudice ha riconosciuto che all?Atm non si può imputare né l?una né l?altro». «Quando un?azienda viene pagata per svolgere un servizio e non lo svolge, deve risarcire: io credo – gli ribatte Marco Donzelli, presidente dell?associazione di consumatori Codacons – che le sentenze avverse siano state un po? semplicistiche. La svolta vera ci potrà essere solo quando il Parlamento approverà l?azione collettiva, la class action anglosassone».
Lo sciopero nazionale dei dipendenti delle aziende di trasporto, con inizio e modalità diversi per città, il primo dicembre 2003 a Milano era programmato dalle 8,45 alle 15: fu invece attuato già dalle 4 del mattino per i bus e i tram, e dalle 6 del mattino per le metropolitane, provocando gravi disagi ai milanesi colti di sorpresa dall?assenza dei mezzi anche nella fascia oraria che credevano sarebbe stata garantita.
Nel caso dell?avvocato B. S., ad esempio, la legale non era potuta arrivare in tempo in Tribunale, e quindi aveva dovuto incaricare un?altra professionista di rappresentarla in udienza, il che le era costato una parcella di 522 euro alla collega.
Al termine dell?istruttoria, il giudice Riccardo Damiano, dell?Ufficio milanese coordinato da Vito Dattolico, trova «ormai pacifico che lo sciopero, illegittimamente dichiarato dai lavoratori anche contro le direttive dei sindacati di categoria, colse di sorpresa l?azienda che non potè far altro che avvisare giornali, radio e televisioni non appena avuta notizia dei blocchi»: apprezzabile ma per forza di cose ormai inutile, all?alba.
«A questo punto – scrive il giudice – si pone il dilemma: l?Atm può invocare l?esimente della forza maggiore», oppure deve rispondere lo stesso? Il giudice scioglie il quesito ritenendo di poter dichiarare «l?inadempimento dell?Atm a titolo oggettivo» anche «prescindendo da qualsiasi colpa», e cioè «sulla base di quella giurisprudenza evolutiva basata sul cosiddetto rischio d?impresa».
Perché, «diversamente, il cittadino leso nei suoi diritti, e danneggiato da un fatto oggettivamente ingiusto, anche se non collegato a colpa specifica o dolo dell?imprenditore, resterebbe privo di qualsiasi tutela».
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