1 Agosto 2016

SCANDALO BUONUSCITE POSTALI NON RIVALUTATE DAL 28-2-1998!

    SCANDALO
    BUONUSCITE POSTALI NON RIVALUTATE DAL 28-2-1998!

    Dipendente
    postale? Agisci con il Codacons per vedere riconosciuto il tuo
    diritto alla rivalutazione


    I
    FATTI.
    A partire dal 28 febbraio 1998 le poste italiane sono
    state trasformate, con legge, da ente pubblico economico (Ente Poste
    Italiane) in società privata per azioni (Poste Italiane SpA).

    La
    legge finanziaria del 1998 italiana ha previsto che i lavoratori
    assunti prima della privatizzazione dell’azienda hanno diritto:

    1. per
      gli anni di lavoro antecedenti al 28 febbraio 1998, all’indennità
      di buonuscita
      maturata sino a quel
      momento
      ;

    2. mentre,
      a partire dal 28 febbraio 1998, al trattamento di fine rapporto
      (TFR).

    Ciò
    ha comportato un danno per i pensionati e per i lavoratori che, nella
    propria pensione, non vedono e non vedranno incrementato il valore
    della propria buonuscita poiché,
    anziché
    essere rivalutata tenendo conto di tutti gli anni effettivi di lavoro
    e delle connesse progressioni professionali,

    sarà calcolata invece sull’ultimo
    stipendio prima del collocamento in pensione, dunque subendo un
    arresto al 28 febbraio 1998.

    LA
    NORMATIVA EUROPEA.
    Ebbene,
    l’Italia con questa legge
    non
    ha rispettato la normativa europea
    ,
    che invece impone di considerare tutti gli anni effettuati dal
    personale trasferito ai fini anche del trattamento previdenziale.

    Tale
    obbligo infatti è previsto dall’art. 3, n. 1, primo comma, della
    Direttiva 77/187 CEE ed è stato confermato dalla Corte di Giustizia
    Europea con la sentenza del 14 settembre 2000 con cui ha sancito la
    salvaguardia dei diritti economici dei lavoratori anche se l’ente
    pubblico presso il quale hanno lavorato si è trasformato in un
    soggetto privato.

    In
    Italia purtroppo la Corte Costituzionale ha fornito una
    interpretazione in base alla quale è stata sancita la sostanziale
    legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall’art. 53
    comma 6, lett. a), della legge n. 449/97, rilevando altresì che il
    danno derivante dal differimento dell’erogazione dell’indennità di
    buonuscita rispetto al momento della sua determinazione troverebbe
    compensazione nella previsione dell’unicità del rapporto e nel
    rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui
    livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della
    quota da determinare ai sensi dell’art. 2120 del codice civile.

    La
    Corte di Cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla
    Consulta, nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la
    legittimità di calcolo dell’indennità di buonuscita sulla base
    della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire
    dal quale il dipendente postale matura il diritto al TFR.

    La
    Corte di Giustizia Europea, invece, si è pronunciata nel senso della
    legittimità di una richiesta di computo dell’indennità di
    buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento
    della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in
    favore dell’indennità di interessi e rivalutazione monetaria.

    CONTRO
    QUEST’INGIUSTIZIA TUTTA ITALIANA

    AGISCI
    ADESSO CON IL CODACONS!

    L’INIZIATIVA
    CODACONS.
    Pertanto:

    1)
    se sei un dipendente di Poste Italiane Spa assunto con un contratto
    prima del febbraio 1998,

    2)
    e se ad oggi non hai ancora maturato il diritto al pensionamento,
    oppure se sei andato in pensione da non oltre 5 anni,

    ADERISCI
    ALL’AZIONE COLLETTIVA DEL CODACONS:

    1)
    Il Codacons invierà una diffida collettiva al governo,
    a
    nome di tutti i dipendenti delle Poste aderenti
    ,
    al fine di richiedere allo Stato Italiano:

    a)
    di recepire la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte
    di Giustizia con contestuale esposto alla Commissione Europea per
    l’avvio di una eventuale procedura di infrazione contro l’Italia

    b)
    l’erogazione
    di un indennizzo, a tutti i dipendenti di Poste Italiane aderenti a
    questa azione Codacons
    ,
    equivalente
    al
    mancato
    riconoscimento
    dell’anzianità
    maturata
    dal
    1998 sino alla data del pensionamento, come danno provocato dal
    Governo per il mancato recepimento delle normative europee.

    2)
    in caso di infruttuoso decorso del termine di 90 giorni
    ,
    o di risposta negativa, verrà instaurato un
    Giudizio
    collettivo avanti al Tribunale Civile
    .

    In
    tale giudizio verrà inoltre richiesta la
    rimessione
    della questione alla Corte di Giustizia, al fine di risolvere il
    contrasto tra normativa italiana e Comunitaria
    ,
    laddove ad esser pregiudicati dalle norme di diritto interno sono
    diritti
    fondamentali dell’individuo
    ,
    in quanto la Corte Costituzionale ha, diverse volte, affermato che la
    rivalutazione dei crediti da lavoro dipendente costituisca forma di
    attuazione dell’art. 36 della Costituzione (Corte Cost. 204/1989;
    401/1993).


    Se
    lavori in Poste italiane da prima del 28 febbraio 1998 e devi ancora
    andare in pensione oppure sei andato in pensione da non oltre 5 anni
    e vuoi partecipare a questa azione,
    iscriviti
    al Codacons e all’azione

    al costo di 250 euro e invia la documentazione che ti verrà
    richiesta
    ENTRO
    E NON OLTRE IL 31 NOVEMBRE 2016.

    Per
    partecipare a questa azione
    clicca
    qui
    .

    Agisci
    adesso per ottenere finalmente giustizia!!!

    *N.
    B. La quota di 250 euro comprende l’adesione a questa azione e dà
    diritto ad esser assistiti sia nella fase stragiudiziale che nel
    giudizio collettivo avanti al Tribunale Civile di Roma.

    I
    documenti necessari, che verranno successivamente richiesti agli
    iscriti all’azione, sono:


    contratto di lavoro


    doc. identità


    ricalcolo tramite caf o commercialista degli importi differenziali
    dovuti a seguito della liquidazione dell’indennità di buonuscita
    sulla base della’ultima retribuzione integralmente percepita all’
    atto della cessazione del rapporto di lavoro con Poste Italiane
    s.p.a.e.


    ultime buste paga con specifica evidenziazione di quelle rilasciate
    prima del 1998 e di quelle successive;


    prospetto buonauscita al momento della cessazione.

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