10 Giugno 2024

RYANAIR: ANTITRUST ARCHIVIA LA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO CAUTELARE

 

PER L’AUTORITA’ “NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, NESSUN DANNO GRAVE PER CONCORRENZA”

L’Antitrust ha respinto la richiesta di procedimento cautelare presentata da Travel Tech e Vacaciones eDreams SL nei confronti di Ryanair, accusata dalle agenzie di viaggio fisiche e online di precludere gli acquisti dei biglietti tramite il sito internet della compagnia aerea e nell’offerta di condizioni peggiorative tramite GDS, così ostacolando le agenzie nella vendita di biglietti aerei della compagnia al fine di favorire le vendite dirette sul proprio sito. Lo rende noto il Codacons, che riporta i motivi della decisioni pubblicati nel bollettino diramato oggi dall’Autorità per la concorrenza.
Per l’Antitrust “CONSIDERATA, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza degli addebiti e sugli eventuali effetti restrittivi degli accordi di partnership con le agenzie online, la disponibilità prospettata da Ryanair alla conclusione di siffatti accordi di partnership che, nel prossimo futuro, dovrebbero consentire alle agenzie online di vendere biglietti Ryanair con soluzioni integrate al proprio sito (c.d. embedded, ovvero che permettono la prenotazione senza lasciare il sito dell’agenzia online, con l’eccezione di un pop-up con una pagina di riepilogo sul sito web di Ryanair), e che, a detta della stessa Ryanair, dovrebbero altresì consentire le vendite di servizi ancillari non aviation e l’applicazione di commissioni aggiuntive o sconti (purché illustrati in maniera trasparente agli utenti); CONSIDERATO inoltre che le informazioni acquisite a esito dell’approfondimento istruttorio e il contenuto degli accordi richiedono un’articolata valutazione, non compatibile con l’adozione di una misura cautelare, tenuto altresì conto dei contrapposti interessi; CONSIDERATO quindi che, nelle more della conclusione del procedimento, non appare sussistere un pericolo di danno grave e irreparabile per la concorrenza; RITENUTO, pertanto, che allo stato degli atti non sussistano i presupposti per l’adozione delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990 nei confronti di Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc. DELIBERA a) che allo stato degli atti non sussistono i presupposti per l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/1990; b) la chiusura del procedimento avviato in data 3 aprile 2024 relativo all’eventuale adozione di misure cautelari”.

Dopo questa decisione, si attende ora l’esito dell’istruttoria aperta dall’Antitrust a seguito di esposto Codacons per fare luce sulle pratiche commerciali connesse all’uso di algoritmi da parte delle compagnie aeree che fanno impennare le tariffe dei voli in determinati periodi dell’anno e quando aumentano le partenze degli italiani – commenta l’associazione.

 

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