ROMA: NUOVO REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI IN CONTRASTO CON NORME COMUNITARIE
DISCRIMINATI PESANTEMENTE I CONCESSIONARI. CODACONS ASSIEME A CO.GI.SCO. E GESIS, PRONTO A RICORRERE AL TAR LAZIO
Il Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca, starebbe per approvare la bozza del nuovo Regolamento comunale per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale. Tale bozza di Regolamento però, denuncia il Codacons, contiene diverse norme che si pongono in palese contrasto con le direttive comunitarie.
L’art. 21 di tale bozza di Regolamento, infatti, rubricato “interventi su impianti sportivi oggetto di concessione in corso”, prevede: “Per gli impianti sportivi capitolini oggetto di concessione di servizi e di lavori già affidati (…) in caso di particolare urgenza e necessità sopravvenuta (…), sono ammissibili i seguenti interventi: Manutenzione straordinaria; Restauro e risanamento conservativo; Ristrutturazione edilizia, senza aumento di volumetria e di superficie lorda”
Lo stesso articolo prevede, poi, quale corrispettivo degli interventi effettuati dal Concessionario “una rideterminazione della durata della concessione sulla base di un equilibrio economico-finanziario da valutarsi ai sensi della normativa sui lavori pubblici, come previsto dall’art. 15 del presente Regolamento”. Si prevede inoltre che gli interventi in questione possono dare diritto ad un prolungamento della durata della concessione di massimo di 6 anni.
Non si comprende, in primo luogo, per quali ragioni gli interventi edilizi in questione debbano essere limitati solo a casi di “particolare necessità e urgenza” e per di più limitati a quelli strettamente previsti, laddove la disciplina generale della concessione dei lavori pubblici, di cui al vigente codice degli appalti non pone alcuna limitazione di questo tipo. Evidente risulta la disparità di trattamento tra i concessionari di lavori pubblici in generale e ed i concessionari di lavori pubblici, in relazione ad impianti sportivi comunali.
Palesemente illegittima risulta, poi, l’aver limitato, nel caso di interventi realizzati dal concessionario, a 6 anni il prolungamento massimo della concessione di gestione degli impianti. Ciò si pone, infatti, in contrasto con l’art. 143, del Codice degli appalti, che stabilisce in 30 anni la durata massima della concessione di lavori pubblici, nonché con la stessa direttiva comunitaria, in materia di contrati di concessione, secondo cui “la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori e dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimento necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici” (art. 18)
Forti perplessità desta anche il combinato disposto degli artt. 5 e 9 del Regolamento, ove si consideri che tali norme attribuiscono un peso eccessivo, ai fini della scelta dell’aggiudicatario della concessione, a degli elementi meramente programmatico-astratti, e molto meno peso agli elementi concreti, dimostrabili, connessi all’effettiva capacità tecnica dell’aggiudicatario e alla sua esperienza nel settore della gestione degli impianti sportivi.
Per tali ragioni il Codacons, assieme a Co.gi.sco. e Gesis, associazioni rappresentative dei gestori degli impianti sportivi, ha presentato al Commissario straordinario Tronca una serie di osservazioni su tale regolamento, chiedendo anche un incontro urgente e facendo presente che, ove non si terrà conto di tali osservazioni, sarà proposto ricorso al Tar del Lazio una volta approvato il regolamento.
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