11 Gennaio 2006

Risarcimento obbligatorio per voli cancellati e ritardi

La Iata (l`organizzazione che rappresenta 270 compagnie aeree di 130 paesi in tutto il mondo) la definisce “ una presa di posizione assurda, che penalizza i passeggeri e la competitività del trasporto aereo europeo “ . I consumatori, invece, “ una decisione che fa definitivamente chiarezza sui diritti di chi viaggia in aereo “ . Oggetto di due giudizi così diversi è la sentenza della Corte europea di giustizia, che ieri ha respinto il ricorso delle compagnie aeree contro il regolamento adottato dal Parlamento e dal Consiglio d`Europa nel febbraio 2004 in tema di risarcimenti ai passeggeri in caso di overbooking, cancellazioni, ritardi e smarrimento dei bagagli. Secondo i giudici europei, quindi, la cosiddetta “ Carta dei diritti del passeggero“ è “ valida “ . Entrata in vigore il 17 febbraio 2005, si applica a tutti i voli di linea e charter in partenza da un aeroporto dell` Unione europea o da un paese terzo verso uno membro dell`Unione. In tema di overbooking ( quando cioè l`imbarco viene negato perchè la compagnia aerea ha venduto più biglietti di quanti siano i posti a disposizione), il 261/ 2004 prevede il rimborso del biglietto o l`imbarco su un volo alternativo e l`obbligo per le compagnie di fornire ai clienti adeguata assistenza in termini di pasti e bevande, chiamate telefoniche, eventuale alloggio. Il passeggero ha poi diritto anche a una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 euro per quelle tra 1.500 e 3.500 chilometri e 600 per quelle più lunghe. Identici benefici e compensazioni pecuniarie sono estese ai casi di cancellazione del volo, a meno che i passeggeri non siano stati avvertiti con congruo anticipo ( almeno due settimane prima) o riprotetti in tempi brevi su un volo alternativo. Ma non si applicano se la partenza viene cancellata per circostanze “ eccezionali “ : ossia instabilità politica nel paese di destinazione, condizioni meteorologiche incompatibili con l`effettuazione del volo, rischi per la sicurezza ( ad esempio minacce terroristiche) e scioperi. Se poi, proprio in conseguenza dell`overbooking, il passeggero sarà costretto a volare in una classe di servizio diversa da quella prevista, nulla dovrà in più alla compagnia se verrà sistemato in una classe superiore ( ad esempio dall`economica alla business), mentre riceverà un rimborso tra il 30 e il 75% del prezzo del biglietto ( a seconda della lunghezza della tratta) se sarà costretto a viaggiare in una classe inferiore. In caso di partenza posticipata tra le 2 e le 4 ore, il passeggero deve essere assistito con pasti e bevande. Ma, trascorse le cinque ore dall`orario previsto del decollo, può chiedere il rimborso del biglietto o l`imbarco su un volo alternativo. Dopo l`atterraggio, sarà risarcito per un massimo di 1.167 euro se il suo bagaglio risulterà smarrito, danneggiato, distrutto o riconsegnato in ritardo. Per Giovanni Bisignani, presidente e amministratore delegato della Iata, “ il regolamento convalidato dalla Corte Ue penalizza le compagnie aeree, aggiungendo ai loro conti 700 milioni di dollari in costi che dovranno essere recuperati “ . E lo fa, secondo l`associazione dei vettori, in modo ingiusto perchè li obbliga a fornire assistenza ai passeggeri anche in quei casi che sono al di fuori del controllo delle compagnie aeree, come i ritardi dovuti ad avverse condizioni meteo e congestione del traffico aereo. Di parere opposto i consumatori: “ La tutela rafforzata del passeggero – dice il Codacons – si giustifica con la gravità dei disagi che ritardi e cancellazioni causano all`utente “ .

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