Rimborsi aerei Il caso Islanda
- fonte:
- La Città di Salerno
• La nube causata dall’ eruzione del vulcano islandese nei giorni scorsi ha paralizzato il traffico aereo. Al danno subito, in molti casi, si è aggiunta la beffa del comportamento tenuto da alcune compagnie aeree che non hanno dato corso alle richieste di rimborso motivando il rifiuto con la causa di forza maggiore imprevedibile e quindi l’ assenza di colpa. Cosa fare? La normativa speciale prevista in materia è molto chiara al riguardo. Il Reg. CE 261/2004, adottato anche in Italia dal 2006, ha istituito regole comuni per tutti i paesi europei in caso di cancellazione o ritardo dei voli. Nel caso che ci riguarda la normativa citata prevede espressamente che si debba provvedere al rimborso o allo spostamento del volo ed all’ assistenza a terra anche nell’ ipotesi di cancellazione per caso fortuito o forza maggiore con esclusione solo del risarcimento del danno, non dovuto in questi casi proprio per l’ assenza di colpa. Il predetto regolamento si applica ogni qual volta il vettore abbia sede legale in un paese della C.E. ad ogni volo di linea in partenza o con destinazione in un aeroporto comunitario, sia che si tratti di voli low coast o voli di linea. Ha diritto al rimborso il viaggiatore che possieda un biglietto aereo o una prenotazione confermata e si presenti all’ accettazione per l’ imbarco nei modi e tempi indicati dalla compagnia mentre sono esclusi da rimborsi e/o eventuali risarcimenti tutti coloro che viaggino gratuitamente o a tariffe non accessibili a tutti o che abbiano subito la cancellazione o l’ annullamento del volo per motivi di salute con ripercussioni collettive, pubblica sicurezza o perchè avessero documenti non validi. * Responsabile Ufficio Legale.
- Sezioni:
- Rassegna Stampa
- Aree Tematiche:
- VIAGGI & TURISMO