26 Aprile 2002

Riflettori puntati sullo scudo fiscale

Riflettori puntati sullo scudo fiscale

«Si fanno riemergere le attività all`estero»



In che cosa consiste lo scudo fiscale? Quali sono gli effetti premianti, ai fini di possibili accertamenti fiscali, della procedura di rimpatrio dei capitali dall`estero?
(Risponde il dottor Salvatore Avveduto, responsabile dello sportello bancario del Codacons)



«Con lo scudo fiscale si ha la possibilità di far riemergere attività detenute all`estero (anche tramite interposta persona o società fiduciarie) in violazione di norme sul monitoraggio fiscale, da soggetti residenti in Italia. Lo scudo fiscale è riservato esclusivamente alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e alle associazioni professionali. Consente all`interessato di sanare le situazioni di irregolarità evitando i relativi accertamenti tributari e la punibilità di alcuni reati.
La procedura prevista dallo scudo fiscale può avvenire in due modi diversi, che possono essere alternativi oppure complementari:
– attraverso il rimpatrio delle attività finanziarie e/o delle somme di denaro a condizione che fossero detenute all`estero alla data del 1° agosto 2001;
– Attraverso la regolarizzazione senza rimpatrio di attività finanziarie e non finanziarie o altri investimenti mantenuti all`estero a condizione che fossero detenuti alla data del 27 settembre 2001.
Le attività oggetto della sanatoria possono consistere:
a) in caso di rimpatrio: in denaro contante, attività finanziarie (titoli di varia natura, azioni, quote di fondi comuni, obbligazioni, partecipazioni, polizze assicurative);
b) in caso di regolarizzazione in denaro contante, attività finanziarie, immobili, quote di diritti reali (multiproprietà), preziosi ed opere d`arte .
Per avvalersi della disciplina in oggetto in entrambi i casi si deve presentare entro il 15 maggio 2002 (nel caso non si riesca entro tale termine ad effettuare la regolarizzazione o il rimpatrio si può presentare la dichiarazione riservata entro il 15/05/2002 e concludere materialmente il rientro o la regolarizzazione entro il 30/06/2002) una dichiarazione riservata ad un intermediario abilitato (banche italiane, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane, società fiduciarie, agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dal D.L.gs. 58/98) e pagare una somma a titolo di imposta sostitutiva (in forma anonima attraverso l`intermediario che provvederà a versarla all`erario) pari al 2,5 per cento dell`importo delle attività da regolarizzare e/o rimpatriare, che non è deducibile né compensabile con altro tributo o sottoscrivere (sempre in forma anonima) titoli di stato di durata decennale con tasso di rendimento ridotto (1,9 per cento annuo), per un importo pari al 12 per cento delle attività finanziarie da regolarizzate e/o rimpatriare. La dichiarazione riservata deve essere presentata su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze (vi sono due modelli a seconda delle scadenze da rispettare, se si compiono tutte le operazioni entro il 15/05/02 oppure entro il 30/06/02) nel quale devono essere indicate sinteticamente i dati e le notizie delle attività oggetto del rimpatrio o regolarizzazione, nonché la modalità scelta per ottemperare alla sanatoria (versamento o sottoscrizione titoli). Nel caso si scelga la procedura del rimpatrio si producono i seguenti effetti, purché alla data di presentazione della dichiarazione riservata non sia in atto un accertamento tributario e contributivo già formalmente comunicato all`interessato:
a) È precluso, nei confronti del dichiarante, ogni accertamento di natura tributaria e contributiva per i periodi per i quali non è ancora decorso il termine per l`azione di accertamento (anni 1997 – 01/08/2001) limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all`estero e oggetto di rimpatrio; in caso di accertamento gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi ed estintivi dello scudo fiscale attraverso l`esibizione della dichiarazione riservata;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali (mancata dichiarazione di redditi di fonte italiana ed estera mancato rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale);
c) esclude la punibilità per i reati relativi all`ipotesi di infedele ed omessa dichiarazione sia dei redditi che sul valore aggiunto, nonché per i reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dal nostro ordinamento. La procedura di rimpatrio a differenza di quella di regolarizzazione consente al contribuente di mantenere l`anonimato in quanto l`intermediario che riceve la dichiarazione riservata è esonerato dall`obbligo di effettuare le comunicazioni al Fisco previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale e inoltre non deve fornire all`amministrazione finanziaria (né questa può accedere a tali informazioni segrete) dati e notizie contenuti nella dichiarazione riservata ai fini degli accertamenti tributari. E` chiaro che l`obbligo di segretezza dell`intermediario viene meno in caso di attività di contrasto al riciclaggio e ad altri reati penali con particolare riguardo al terrorismo e alle associazioni di tipo mafioso. Riguardo alle attività rimpatriate il contribuente è inoltre esonerato dall`obbligo di dichiararle nella quadro RW del modello Unico per il periodo in corso alla data della presentazione della dichiarazione riservata (Unico 2002 da presentare nel 2003) e per il periodo precedente (Unico 2001 da presentare nel 2002).

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this