Ricorso contro lo stop alla didattica in presenza, udienza del Tar il 18
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fonte:
- La Gazzetta del Mezzogiorno
Anticipata al 18 novembre l’ udienza camerale del Tar di Bari per la richiesta di sospensione dell’ ordinanza di «stop» alla didattica in presenza del presidente della Regione. I difensori dei genitori, intanto, sottolineano: «I dati sui contagi di Bari non possono essere utilizzati per la provincia di Lecce». La sospensiva è stata richiesta da alcuni genitori, rappresentati dall’ avvocato Pietro Quinto, e dal Codacons, difeso dall’ avvocato Luisa Carpentieri. Il Tar ha già accordato la sospensione, con una decisione firmata dal presidente della terza sezione Orazio Ciliberti: nella Camera di consiglio del 18 novembre si discuterà della conferma della tutela cautelare. Il presidente Michele Emiliano, però, pur dando esecuzione al decreto del Tar con un’ altra ordinanza che consente la didattica in presenza, a meno di differenti richieste caso per caso dei genitori, continua a sostenere la legittimità dell’ ordinanza sospesa. Da qui la richiesta di anticipazione dell’ udienza da parte della stessa Regione. Sia l’ avvocato Quinto, sia l’ avvocato Carpentieri, a fondamento del proprio ricorso hanno sostenuto «l’ assurdità sotto il profilo logico e giuridico di un’ ordinanza più restrittiva di quanto previsto dal Dpcm del 3 novembre, che consente la didattica in presenza anche nelle zone classificate al massimo rischio (zone rosse). Tale argomento, si legge nel decreto di Ciliberti, in aggiunta alla materiale impossibilità di assicurare a tutti gli alunni un servizio didattico adeguato a mezzo servizi telematici, rappresenta il motivo fondamentale per la concessione della tutela cautelare. Tutto ciò sottolineano gli avvocati difensori dei genitori – proprio la responsabilità della Re gione Puglia circa il mancato approntamento delle funzioni organizzative a supporto dell’ attività scolastica». «Non può essere invocata – sostiene in particolare l’ avvocato Quinto – una pretesa incidenza dei dati pandemici per la didattica in presenza nella provincia di Bari, sia perché, se fosse vero, il sindaco di Bari dovrebbe adottare una ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria e non certo il governatore della Regione Puglia, sia perché, come scritto in ricorso, i dati di Bari non possono essere utilizzati per la provincia di Lecce, che ha un diverso andamento».
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