11 Dicembre 2017

Regime giuridico delle pertinenze conseguenze e abusi dell’ Amministrazione

L’ applicazione della TARI alle pertinenze in maniera non conforme alla legge in molti comuni ha generato un illegittimo gonfiamento dell’ importo finale della tassa per gli utenti ed un arricchimento ingiustificato per ente. Vediamo di cosa si tratta ma soprattutto qual è il regime giuridico previsto dal legislatore in presenza di beni accessori classificabili come pertinenze. Ai sensi dell’ articolo 817 del cc costituiscono pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’ altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. L’ esistenza di un vincolo pertinenziale tra due beni richiede la presenza di un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene al servizio o all’ ornamento di un altro, e di un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all’ effettiva volontà dell’ avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarità funzionale Infatti come riconosciuto dalla giurisprudenza, la distinzione tra cose principali e pertinenze si fonda su un criterio non economico ma funzionale (Cass.sentenza n. 4242 del 19/7/82). Per quanto concerne il regime giuridico delle pertinenze l’ articolo 818 cc prevede che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è stato diversamente disposto. Sussiste pertanto, una presunzione legale per cui, salvo prova contraria, i rapporti relativi alla cosa principale si intendono estesi alle pertinenze. Anche ai fini tributari vale la stessa regola ed ai beni pertinenziali si applica il medesimo re gime fiscale dettato per il bene principale: l’ articolo 22 del Dpr n. 634/72, stabilisce che le pertinenze sono in ogni caso soggette alla medesima disposizione prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate. Inoltre, relativamente ai trasferimenti immobiliari, il Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro, Dpr n. 131/86, all’ articolo 24, dispone che le pertinenze si presumono trasferite all’ acquirente dell’ immobile, a meno che siano escluse espressamente dalla vendita o si provi, che appartengono a un terzo, o sono state cedute all’ acquirente da un terzo. Stesso discorso vale anche per le agevolazioni prima casa per le quali si presume l’ estensione anche alle relative pertinenze. Ebbene nonostante la normativa sia chiara ed inequivocabile nella sua interpretazione tuttavia molto spesso si tende ad una sua errata applicazione in danno di utenti e consumatori. E’ successo in passato, allorquando SALERNO SISTEMI, ingiustificatamente, applicò, alle pertinenze delle abitazioni ove fosse erogato il servizio (box garage), la tariffa prevista per le utenze non domestiche (ossia quella determinata per i locali ad uso commerciale). Questo comportamento, fino all’ intervento del CODACONS CAMPANIA, per molti anni comportò un aggravio di costi considerevole per gli utenti in considerazione della maggior tariffa prevista, per legge, per questo tipo di beni e l’ assoggettamento degli stessi, diversamente dalle utenze domestiche, al pagamento di una quota fissa. La vicenda fu oggetto di un giudizio civile che si concluse con la condanna, inflitta a Salerno Sistemi dalla CORTE DI APPELLO CIVILE DI SALERNO nel 2014, confermata in questi giorni dalla Cassazione, che impose al gestore idrico di provvedere alla restituzione di tutti gli importi ingiustificatamente percepiti dagli utenti. Oggi, come dicevamo all’ inizio, il problema dell’ errata applicazione della norma in materia di pertinenze, si ripropone, per molti comuni ed enti di riscossione, in materia di Tariffa Rifiuti. Al riguardo la normativa speciale ai fini della determinazione della TARI, prevede, ove vi siano delle pertinenze, che il calcolo dell’ importo dovuto quale quota fissa , determinato in base alla grandezza, e quello previsto quale quota variabile, determinato in base al numero degli occupanti dell’ immobile, venga calcolato in maniera unitaria, sul bene principale e sulla pertinenza, e non in maniera disgiunta come accaduto in molti comuni, con lievitazione del costo finale. Il comune di PONTECAGNANO FAIANO, ad esempio, ha, addirittura, previsto una tariffa specifica per i box pertinenza con applicazione di apposita aliquota per la determinazione degli importi Potete contattare il CODACONS e lasciare un commento ai nostri articoli all’ indirizzo: [email protected] I nostri esperti sono sempre a vostra disposizione. Non esitate a sottoporci quesiti o a raccontarci le vostre “disavventure”… Vi risponderemo, in maniera rapida ed esaustiva, sulle pagine di Cronache delle quote fissa e variabile. In questo caso nonostante il regolamento adottato dall’ ente preveda una riduzione del 20 % sull’ importo finale determinato per le pertinenze, abbiamo verificato che risultano corrisposte somme in misura superiore al dovuto che variano dai 40 ai 60 euro annui. Uguale problema si pone a Sala Consilina. Il Codacons si sta occupando di fornire assistenza per il rimborso. Non ingoiate il rospo! Avv. Raffaella D’ Angelo Uff. Legale CODACONS CAMPANIA.

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