3 Febbraio 2003

RC AUTO: SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE DELL?INTESA SOTTO LA SEDE DELL?ANIA

IRRUZIONE DEI DIRIGENTI DI ADOC, ADUSBEF, CODACONS E FEDERCONSUMATORI NELLA SEDE DELL?ANIA L?INTESA PROSEGUE LA SUA BATTAGLIA A SUON DI RICORSI DINANZI I GIUDICI DI PACE








Un successo la manifestazione di stamattina sotto la sede dell?Ania a via della Frezza a Roma. Affiancati da numerosi cittadini l?Intesa dei consumatori ha diffuso migliaia di moduli per la richiesta del rimborso del 20% delle polizze agli utenti di passaggio. Il passaparola tra i cittadini ha addirittura portato molte persone a recarsi sul posto per chiedere spontaneamente i modelli per il ricorso.

I dirigenti dell?Intesa, Carlo Pileri (Adoc), Elio Lannutti (Adusbef), Carlo Rienzi (Codacons) e Rosario Trefiletti (Federconsumatori) hanno poi fatto irruzione all?interno della sede dell?Ania dove, dopo un iniziale momento di sconcerto dei dipendenti dell?associazione delle imprese assicuratrici, con tanto di intervento della security, hanno ribadito ciò che molti giudici hanno già sancito: ossia che le compagnie di assicurazione devono risarcire gli assicurati per i danni loro procurati con il cartello anticoncorrenza.

L?Ania, attraverso un dirigente, ha reiterato la tesi sostenuta finora: nessuna disponibilità a risarcire gli automobilisti.

L?Intesa dei consumatori, di fronte all?ennesima chiusura dell?Ania, prosegue dunque nella sua battaglia. A suon di ricorsi. I moduli scaricabili dai siti internet delle 4 associazioni continuano ad essere presi d?assalto dai cittadini, ed aumentano costantemente i ricorsi in via di definizione, soprattutto a seguito della numerosissime sentenze positive dei giudici di pace di tutta Italia. Alcune delle quali particolarmente simboliche, come quella emessa dal Giudice di pace di Catanzaro, che ha riconosciuto un rimborso anche per soli?13 euro!
Ecco alcuni stralci della sentenza:


?L?intesa tra le compagnie, sanzionata ormai definitivamente in via giudiziaria, ha comportato come diretta e immediata conseguenza l?aumento del costo delle singole polizze, stipulate dalle compagnie assicuratrici con contratti di adesione. Uno di questi contratti, che prevede un premio a carico del consumatore è sostenuto dall?attore assicurato con la convenuta, che fa parte dell?elenco degli appellanti soccombenti .

Parte attrice si limita a richiedere la ripetizione del pagamento indebito nella misura del 15% del costo totale dei premi versati per il periodo che va dal 30.6 al 30.12.98 per un totale di euro 13,63 oltre accessori. [?]
L?atto introduttivo non è affetto da nullità perché rispetta in toto il contenuto e i requisiti richiesti dalla legge (art. 163 c.p.c.). Basterebbe, peraltro, il richiamo al ponderoso provvedimento dell? Antitrust, che ha accertato in maniera inequivocabile il comportamento illecito delle compagnie avente come diretta conseguenza l?aumento delle singole polizze stipulate con i consumatori.
Per quanto concerne la eccepita competenza del giudice adito, essa è destituita di fondamento. [?]

Una volta accertato che il consumatore ha pagato una parte di premio ?non dovuta? (art. 2033), perché l?Antitrust ne ha sanzionato un aumento ingiustificato, si tratta di quantificarlo e stabilire la decorrenza degli interessi e quant?altro. [?]


P.Q.M.



Visti gli artt. 113.2 c.p.c., 118-9 disp. Att. C.p.c.;

Ogni contraria richiesta, istanza e deduzione respinta e disattesa;
definitivamente pronunciando in sede di equità sulla domanda proposta dal sig. Agazio C. col n° 2235/02 r.g. contro la Compagnia di Ass.ni Fondiaria spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-accoglie la domanda attrice e condanna la convenuta a corrispondere all?attore la somma di euro 13,63, indebitamente percepita quale aumentato costo della polizza n°425489732/00 oltre interessi dal giorno della domanda;

-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 155.97, di cui euro 77,47 per onorario, euro 78,50 per diritti oltre accessori come per legge, con distrazione ex art. 93. c.p.c.

sentenza inappellabile per espresso disposto dell?art. 393.3 c.p.c. e provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.?



Intesa


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