Quando un incendio distrugge auto
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fonte:
- Il Resto del Carlino
Ho stipulato con una società di leasing un contratto, con il quale mi è stato concesso l`utilizzo di un`auto per tre anni con la previsione che, alla scadenza, avrei potuto trattenere la vettura divenendone proprietario. Recentemente l`auto è andata distrutta a causa di un incendio. L`impresa di leasing mi ha ugualmente richiesto il pagamento dei canoni non ancora scaduti, oltre all`ammontare dell`opzione finale di acquisto, in forza, a dire dell`impresa, della clausola contrattuale secondo la quale «è posto a carico dell`utilizzatore il rischio del perimento o della perdita della cosa per causa non imputabile alle parti». Devo dire che, in osservanza di quanto imposto da altra clausola del contratto, avevo provveduto, già prima del sinistro, a stipulare una polizza assicurativa a favore del concedente. Mi aspettavo quindi che sarebbe stata data copertura a ogni eventuale danno occorso alla vettura. Mi domando se sia valida la clausola che mi addossa integralmente la responsabilità per la perdita del mezzo, nonostante la società possa ottenere risarcimento anche da parte dell`assicurazione.
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Caro lettore, il contratto da lei concluso appartiene alla tipologia del leasing `traslativo`, nel quale, secondo la definizione dell`art. 17 L. 183/1976, l`utilizzatore «assume tutti i rischi» relativi ai beni ri cevuti in consegna, con facoltà di divenirne proprietario al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito. Stando anche all`orientamento ormai costante della Cassazione, da ultimo espresso con sentenza del maggio 2002, a tale figura contrattuale si applica la normativa codicistica in materia di vendita a rate con riserva della proprietà, e in particolare, per quanto qui interessa, l`art. 1523 c.c. il quale prevede che il compratore acquisti la proprietà della cosa con il pagamento dell`ultima rata di prezzo, ma assuma i rischi dal momento della consegna. Ne deriva, secondo la giurisprudenza, la non vessatorietà della clausola contrattuale che addossa all`utilizzatore ogni rischio per il deterioramento o la perdita dei beni oggetto del contratto, poiché essa si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità alla disciplina legale desumibile, in via analogica, dell`art. 1523 c.c. L`obbligo di stipulare una polizza assicurativa a favore del concedente è dunque da intendersi imposto al solo fine di rendere il più possibile certa la realizzazione dei suoi interessi. L`impresa di leasing non è pertanto in alcun modo tenuta a inoltrare la propria richiesta di risarcimento preventivamente alla compagnia assicuratrice. Ritengo comunque consigliabile nel suo caso, a fronte della richiesta di risarcimento a lei presentata, accertare la disponibilità dell`assicurazione a provvedere alla liquidazione del sinistro. Certo è che, ove la compagnia non dovesse adempiere gli impegni assunti in polizza, la concedente sarebbe legittimata ad agire, anche giudizialmente, direttamente nei suoi confronti.
`Cartello` di assicurazioni,
come tutelarsi?
Sono proprietaria di un`automobile e sin dal 1990 sono assicurata con una compagnia. Da qualche anno, e precisamente dal 1995, ho notato che i premi sono aumentati notevolemente e che tale aumento veniva attivato nella stessa misura anche da altre compagnie assicuratrici. Qualche giorno fa ho sentito in una trasmissione radio che alcune compagnie di assicurazione erano state multate dall`Antitrust e che la condanna era stata confermata sia dal Tar del Lazio che dal Consiglio di Stato. Desidero sapere se posso in qualche modo tutelare i miei diritti richiedendo indietro le somme ingiustamente pagate.
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Invero nel 2000 l`Autorità garante della concorrenza e del mercato accertava che alcune compagnie assicurative sulla RC-auto a partire dal 1994 avevano costituito un cartello allo scopo di adottare una politica comune nella determinazione delle tariffe delle polizze assicurative, imponendo in tal modo ai consumatori il pagamento di premi superiori a quelli altrimenti praticabili in un regime di effettiva libera concorrenza. Il procedimento si concludeva con la condanna al pagamento di una multa di 700 miliardi delle vecchie lire a carico di 39 compagnie. Il Tar del Lazio prima e ora il Consiglio di Stato hanno confermato la decisione dell`Antitrust, accertando che il regime di finto mercato ha danneggiato i consumatori. Tali compagnie operanti in Italia hanno infatti imposto ai loro assicurati, a partire dal 1995, una maggiorazione dei premi RC-auto pari al 20%. Il Codacons ha intrapreso una campagna volta a far valere ancora una volta le ragioni dei consumatori, al fine anche di punire il comportamento di chi ha sottratto per anni miliardi alle tasche degli automobilisti. Pertanto lei può tutelare i suoi diritti contattando la sede del Codacons di Bologna – via San Felice n. 99 – al numero telefonico 051.555010 o al numero verde 800.05.08.00 e le verrà spiegato che cosa fare.
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