4 Aprile 2013

Publiambiente non rimborsa l’ Iva Rigettati i ricorsi dei contribuenti

Publiambiente non rimborsa l’ Iva Rigettati i ricorsi dei contribuenti

di GIULIO PANZANI ? FUCECCHIO ? NESSUN rimborso per l’ Iva ingiustamente pagata sulla Tia, la tariffa d’ igiene ambientale per di più aumentata nell’ ultimo triennio malgrado l’ adesione pressoché totale alla raccolta differenziata. Com’ è noto la Corte di Cassazione aveva stabilito in più di una sentenza ? l’ ultima delle quali la 3756 del 9 marzo 2012 ? che la Tia non doveva essere assoggettata a iva in quanto entrata tributaria che non può costituire il corrispettivo di un servizio reso. UN PO’ DOVUNQUE , in Italia, le associazioni dei consumatori avevano di conseguenza chiesto il rimborso dell’ imposta pagata spesso con contenziosi ancora aperti. Il sindaco Toni, sollecitato a riguardo dal Pdl, aveva invitato gli utenti a formalizzare la stessa istanza di restituzione dell’ imposta a Publiambiente. Una questione complessa, però, come spiega l’ avvocato Sabrina Ramello di Codacons che ha sede a Fucecchio presso la Misericordia di corso Matteotti, dal momento che le aziende e le altre attività produttive hanno sempre in qualche modo scaricato l’ imposta, come ha fatto la stessa PubliAmbiente, che si è riversata per intero, invece, esclusivamente sulle famiglie. Proprio queste ultime hanno seguito il consiglio del sindaco e chiesto in molti casi il rimborso. Ma PubliAmbiente, dal canto suo, è stata categorica. Nella risposta inviata ai contribuenti afferma: «Non esistono norme che abbiano abrogato il disposto del dpr 633/1972, tabella A, parte III, numero 127 sexiesdecies, per cui la tariffa continua ad essere assoggettata all’ aliquota agevolata Iva del 10 per cento». In base al decreto legislativo 22/97 l’ impositività ? sempre stando a Publiambiente ? sarebbe dunque più che legittima, peraltro confermata dall’ articolo 14, comma 33 del dl 78/10 convertito in legge numero 122 del 30/7/2010. «Tale disposizione nel qualificare la tariffa regolata dall’ articolo 238 del Codice dell’ Ambiente come non avente natura tributaria e qualificandola indirettamente come corrispettivo, ha ulteriormente rafforzato il principio dell’ assoggettamento della tariffa all’ Iva». Insomma: la Cassazione non avrebbe capito il problema e le sue sentenze non sono da rispettare. UN’ OPINIONE come un’ altra secondo Codacons che pur nelle more delle interpretazioni giuridiche sempre complesse nel Belpaese, lascia comunque spazio agli ulteriori ricorsi di chi, come i contribuenti che si sentono tartassati, non è d’ accordo. Publiambiente, peraltro, avverte come dal gennaio 2013 l’ entrata in vigore della Tares, la nuova imposta sui rifiuti, non comporterà più il gravame dell’ Iva. Sennonché la Tares, stando allo stesso bilancio di previsione del comune, dovrebbe essere maggiorata rispetto alla Tia annullando, sempre per le famiglie, il vantaggio dell’ esenzione dalla tassa sul valore aggiunto. Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this