14 Dicembre 2012

PROTESI PIP: IL TAR ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CODACONS. ESPIANTI E REIMPIANTI A CARICO DEL SSN

PROTESI PIP: IL TAR ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL CODACONS. ESPIANTI E REIMPIANTI A CARICO DEL SSN PER PROCEDERE PERO’ OCCORRE UNA ATTESTAZIONE DEL MEDICO: SU QUESTO PUNTO IL CODACONS FARA’ APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO

 

PROSEGUE LA RACCOLTA DI ADESIONI ALL’AZIONE RISARCITORIA DEL CODACONS A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DELLE PROTESI PIP

Il Tar del Lazio, con una nuova sentenza, ha accolto la richiesta del Codacons in merito all’espianto e reimpianto delle protesi Pip a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
L’associazione, infatti, aveva impugnato al Tribunale Amministrativo l’ordinanza di del Ministero della salute del 29 dicembre 2011, recante l’adozione di provvedimenti in materia di protesi mammarie P.i.p., nella parte in cui non prevede alcunché in merito sia alle modalità di addebito circa gli interventi medicochirurgici, che alla rimozione e/o sostituzione delle protesi ed alle cure, ivi comprese quelle di natura neuro/psicologica, alle quali dovranno sottoporsi le pazienti, da porsi a carico del S.S.N.
La sezione terza quater del Tar (Italo Riggio Presidente; Giulia Ferrari Estensore) pur rigettando il ricorso del Codacons, ha accolto le richieste dell’associazione nella parte in cui essa chiedeva che le spese di espianto e reimpianto delle protesi fossero a carico del SSN. Scrive infatti il Tar:
“Rientrano certamente nelle prestazioni coperte dal S.S.N. gli espianti di protesi che hanno provocato alla donna reazioni infiammatorie o che stanno per rompersi, e ciò indipendentemente dalla struttura (pubblica, privata accreditata o solo autorizzata) che aveva eseguito l’impianto. Rientrano altresì nelle prestazioni a carico del S.S.N. i reimpianti di protesi espiantate dopo operazioni di masterectomia, anche in questo caso indipendentemente dalla struttura (pubblica, privata accreditata o solo autorizzata) che aveva eseguito l’impianto. Sono dunque esclusi i soli reimpianti afferenti a protesi P.i.p. impiantate per ragioni di carattere estetico salvo che gli stessi non si rendano necessari per scongiurare un pericolo non necessariamente sicuro ma neppure solo ipotetico per la salute della donna, risultando irrilevante in questo caso che tale situazione sia da addebitare ad un’operazione eseguita per ragioni di carattere esclusivamente estetico. Rientrano nelle prestazioni coperte dal S.S.N. anche le cure psicologiche (o psichiatriche)”.
Per il Tar quindi: “le impugnate ordinanze ministeriali contingibili e urgenti non potevano affrontare l’aspetto economico delle prestazioni sanitarie connesse all’espianto e all’impianto delle protesi mammarie e alle eventuali cure psicologiche cui le donne avessero necessità di sottoporsi e ricondotta la problematica sollevata dal Codacons nei principi generali che regolano l’assistenza sanitaria nel nostro ordinamento”.
Il Codacons non condivide tuttavia l’impostazione del Tar laddove stabilisce che gli interventi debbano essere eseguiti previa apposita attestazione medica. Su tale punto – spiega l’associazione – presenteremo appello al Consiglio di Stato, poiché riteniamo debba essere concessa alle donne la libertà di decidere se espiantare o meno le protesi Pip presenti nel proprio corpo, indipendentemente da un documento medico che attesti rischi per la salute o danni fisici. Già più di 180  donne – conclude l’associazione – si sono rivolte al Codacons per chiedere al Ministero e ai soggetti responsabili i danni legati alle protesi pericolose, ed è ancora possibile per chi lo desiderasse partecipare alle azioni risarcitorie avviate.

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