3 Ottobre 2001

Prorogato a fine mese il rimborso carbon tax

ROMA – Sul prezzo del “benzinone“ è in arrivo il calo di 0,0439 euro (85 lire) al litro dopo l`intervento del ministero dell`Economia che ha annunciato ieri, in un primo comunicato, il rimborso ai gestori «delle maggiori accise pagate sulle giacenze». Anche se, in un secondo comunicato giunto a tarda sera, il ministero stesso fa sapere che il rimborso è ancora un`ipotesi di studio: «non c`è nulla di deciso». C`è voluto, comunque, il primo comunicato del ministero per “convincere“ i gestori a rendere operativo quanto stabilito dall`articolo 1 del decreto legge 356/2001 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 228 del 1º ottobre) che ha introdotto, tra l`altro, una raffica di agevolazioni e sconti fiscali sui prodotti petroliferi. La giornata di ieri è stata caratterizzata da un botta e risposta continuo tra le associazioni dei consumatori (Adusbef, Adoc, Federconsumatori e Codacons che ha anche presentato un esposto all`Antitrust) e quelle dei gestori (Faib-Aisa-Confesercenti, Figisc-Anisa-Confcommercio e Fegica-Cisl). Una lotta, quella di ieri, che potrebbe continuare anche in sede giudiziaria visti gli annunci di ricorsi ai tribunali per truffa e frode al commercio da parte delle associazioni dei consumatori, e di querele da parte delle rappresentanze dei gestori. A “sbloccare“ la decisione dei benzinai di congelare lo sconto fino all`esaurimento delle scorte acquistate prima dell`entrata in vigore delle nuove accise (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri a pagina 12), è stato il ministero guidato da Giulio Tremonti che avrebbe convinto i benzinai a rivedere al ribasso i loro listini. Forse già da oggi. Alla base dello scontro tra benzinai e associazioni degli utenti ci sono le accuse di speculazione sui prezzi, avanzate già l`altro ieri dai consumatori ai gestori che non avevano adeguato i listini attendendo di terminare le scorte. Senza il rimborso del Governo – sottolineavano ieri i gestori – per le cifre già pagate sulle giacenze le piccole imprese avrebbero subito ingenti danni visto che «le 85 lire al litro di riduzione sono superiori al margine pro litro guadagnato dai gestori». A parte le polemiche di ieri sul “benzinone“, comunque, il decreto legge approdato in «Gazzetta» introduce diverse riduzioni di aliquote ed esenzioni dalle accise sui prodotti petroliferi. Benzinone ed esenzione dal l`accisa sul gasolio usato nelle serre. L`articolo 1 del provvedimento dispone che dal 1º ottobre 2001 l`aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo. Sempre per lo stesso periodo è consentito il consumo di una benzina, detta appunto benzinone, contenente piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d`uso dei serbatoi e delle colonnine di erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei benzinai. In base all`articolo 3, per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2001, il gasolio usato nelle coltivazioni in serra è esente da accisa. Questa esenzione è già stata disposta per il trimestre luglio/settembre dal l`articolo 1, comma 3, del decreto legge 246/2001, convertito nella legge 330/2001. Dal 1º ottobre al 31 dicembre 2001, l`accisa sul gas metano è ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (articolo 4). Inoltre è disposto che per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2001, l`ammontare della riduzione minima di costo è aumentato di 50 lire (0,0258 euro) per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 50 lire (0,0258 euro) per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (articolo 5). L`agevolazione riguarda anche le reti di teleriscaldamento alimentare con biomassa o energia geotermica (articolo 6). Benefici per gli autotrasportatori. L`articolo 8 del provvedimento si occupa di agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori. Il comma 3 differisce dal 31 agosto al 31 ottobre 2001 il termine per ottenere il rimborso della riduzione delle accise spettante. Per ottenere il rimborso, anche mediante compensazione del credito con i versamenti da fare con il modello F24, i beneficiari possono presentare, entro il 31 ottobre, la dichiarazione all`agenzia delle Dogane. La riduzione delle accise spetta sul gasolio per autotrazione usato dagli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Il beneficio spetta anche a enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto; a imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; a enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. ROMA – Sul prezzo del “benzinone“ è in arrivo il calo di 0,0439 euro (85 lire) al litro dopo l`intervento del ministero dell`Economia che ha annunciato ieri, in un primo comunicato, il rimborso ai gestori «delle maggiori accise pagate sulle giacenze». Anche se, in un secondo comunicato giunto a tarda sera, il ministero stesso fa sapere che il rimborso è ancora un`ipotesi di studio: «non c`è nulla di deciso». C`è voluto, comunque, il primo comunicato del ministero per “convincere“ i gestori a rendere operativo quanto stabilito dall`articolo 1 del decreto legge 356/2001 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 228 del 1º ottobre) che ha introdotto, tra l`altro, una raffica di agevolazioni e sconti fiscali sui prodotti petroliferi. La giornata di ieri è stata caratterizzata da un botta e risposta continuo tra le associazioni dei consumatori (Adusbef, Adoc, Federconsumatori e Codacons che ha anche presentato un esposto all`Antitrust) e quelle dei gestori (Faib-Aisa-Confesercenti, Figisc-Anisa-Confcommercio e Fegica-Cisl). Una lotta, quella di ieri, che potrebbe continuare anche in sede giudiziaria visti gli annunci di ricorsi ai tribunali per truffa e frode al commercio da parte delle associazioni dei consumatori, e di querele da parte delle rappresentanze dei gestori. A “sbloccare“ la decisione dei benzinai di congelare lo sconto fino all`esaurimento delle scorte acquistate prima dell`entrata in vigore delle nuove accise (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri a pagina 12), è stato il ministero guidato da Giulio Tremonti che avrebbe convinto i benzinai a rivedere al ribasso i loro listini. Forse già da oggi. Alla base dello scontro tra benzinai e associazioni degli utenti ci sono le accuse di speculazione sui prezzi, avanzate già l`altro ieri dai consumatori ai gestori che non avevano adeguato i listini attendendo di terminare le scorte. Senza il rimborso del Governo – sottolineavano ieri i gestori – per le cifre già pagate sulle giacenze le piccole imprese avrebbero subito ingenti danni visto che «le 85 lire al litro di riduzione sono superiori al margine pro litro guadagnato dai gestori». A parte le polemiche di ieri sul “benzinone“, comunque, il decreto legge approdato in «Gazzetta» introduce diverse riduzioni di aliquote ed esenzioni dalle accise sui prodotti petroliferi. Benzinone ed esenzione dal l`accisa sul gasolio usato nelle serre. L`articolo 1 del provvedimento dispone che dal 1º ottobre 2001 l`aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo. Sempre per lo stesso periodo è consentito il consumo di una benzina, detta appunto benzinone, contenente piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d`uso dei serbatoi e delle colonnine di erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei benzinai. In base all`articolo 3, per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2001, il gasolio usato nelle coltivazioni in serra è esente da accisa. Questa esenzione è già stata disposta per il trimestre luglio/settembre dal l`articolo 1, comma 3, del decreto legge 246/2001, convertito nella legge 330/2001. Dal 1º ottobre al 31 dicembre 2001, l`accisa sul gas metano è ridotta del 40% per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (articolo 4). Inoltre è disposto che per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2001, l`ammontare della riduzione minima di costo è aumentato di 50 lire (0,0258 euro) per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di 50 lire (0,0258 euro) per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto (articolo 5). L`agevolazione riguarda anche le reti di teleriscaldamento alimentare con biomassa o energia geotermica (articolo 6). Benefici per gli autotrasportatori. L`articolo 8 del provvedimento si occupa di agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori. Il comma 3 differisce dal 31 agosto al 31 ottobre 2001 il termine per ottenere il rimborso della riduzione delle accise spettante. Per ottenere il rimborso, anche mediante compensazione del credito con i versamenti da fare con il modello F24, i beneficiari possono presentare, entro il 31 ottobre, la dichiarazione all`agenzia delle Dogane. La riduzione delle accise spetta sul gasolio per autotrazione usato dagli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Il beneficio spetta anche a enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto; a imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; a enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

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