15 Gennaio 2013

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy

Serve il consenso per telefonate, sms ed e-mail. Liberi invece gli indirizzi delle liste elettorali

Pubblichiamo queste importanti direttive estratte dal sito del Garante per la Privacy

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2181408

Si
avvicinano le elezioni e l’Autorità Garante per la privacy ha approvato di
recente un apposito provvedimento [doc. web 2181429](pubblicato sulla G.U n.11 del 14
gennaio 2013
) che conferma le regole già stabilite dal provvedimento generale [doc. web
1165613]
 in
materia e prevede speciali casi di esonero temporaneo dall’informativa per i
partiti e movimenti politici. Queste le modalità in base alle quali partiti
politici e candidati possono utilizzare correttamente a fini di propaganda
elettorale i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail
etc.).

Dati
utilizzabili senza consenso
.
Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti,
organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono
usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali
detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono
essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed
attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti
documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque. Si possono
utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali  avute con
cittadini ed elettori.

Dati
utilizzabili con il previo consenso.
 E’
necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica
come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel
caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da
forum o newsgroup, liste di abbonati ad un provider, dati presenti sul web per
altre finalità.

Continuerà
ad essere obbligatorio raccogliere il consenso per poter usare i dati degli
abbonati presenti negli elenchi telefonici, i quali dovranno quindi
preventivamente manifestare la loro disponibilità a ricevere questo tipo di
telefonate. Sono utilizzabili, sempre se si è ottenuto preventivamente il
consenso degli interessati, anche i dati relativi a simpatizzanti o altre
persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es.
referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati
non utilizzabili
.
Non sono in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l’anagrafe
dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali
dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste
elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei
seggi da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni
elettorali.

Informazione
ai cittadini.
 I
cittadini devono essere sempre informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i
dati non sono raccolti  direttamente presso l’interessato, l’informativa va data
all’atto della registrazione dei dati o al momento del primo
contatto.

Per
i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale
propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito
a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30
aprile 2013.

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