Privacy sui redditi il fisco paga per i dati 2005 online
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fonte:
- Italia Oggi
Il fisco ha sbagliato e paga perché non poteva mettere online i redditi dichiarati nel 2005 da tutti i contribuenti italiani: il caricamento dei dati in internet viola non solo la privacy, ma anche le stesse norme che presiedono alla pubblicazione, per la quale sono previsti stretti limiti territoriali e temporali e di certo non la diffusione sul web. Inammissibile però il ricorso del Codacons perché il diritto alla riservatezza è individuale e non può esser fatto valere con una class action. È quanto emerge dall’ ordinanza 15075/18, pubblicata l’ 11 giugno dalla prima sezione civile della Cassazione. Forma non autorizzata L’ Agenzia delle entrate se la cava con la mini multa di 6.000 euro inflitta dal garante per la protezione dei dati personali. Poco o nulla di fronte alla somma a tanti zeri chiesta invano dall’ organizzazione dei consumatori: l’ azione meramente risarcitoria non rientra fra quelle esperibili dalle associazioni di categoria a tutela degli interessi collettivi. Né l’ iniziativa del Codacons può essere qualificata come azione di classe in base al codice del consumo, perché risulta antecedente al 25 marzo 2012, data di entrata in vigore dell’ istituto (d’ altronde il diritto alla privacy è personale e in quanto tale insuscettibile di un’ azione di categoria). Il punto è che gli elenchi dei contribuenti dovevano essere soltanto depositati presso i comuni interessati e gli uffici dell’ amministrazione finanziaria oltre che realizzati anno per anno. E il ministero dell’ economia doveva stabilire i criteri per formare gli elenchi e non le modalità di pubblicazione. Insomma: il provvedimento, adottato nel 2008 dal direttore delle Entrate, che dispone la pubblicazione online dei redditi 2005 dei contribuenti, introduce un’ ulteriore forma di pubblicazione non prevista e potenzialmente idonea a danneggiare i singoli. Non giova all’ Agenzia invocare il decreto legge 112/08 che fa riferimento alla mera consultazione online e non alla diffusione dei dati: è quindi escluso che abbia un’ efficacia sanante sulla fattispecie. La modalità di trattamento dei dati personali attuata dall’ amministrazione doveva essere autorizzata ad hoc dai titolari, ciò che in tutta evidenza non è avvenuto nel nostro caso. © Riproduzione riservata.
dario ferrara
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