2 Dicembre 2013

Prato, Codacons: esposto contro Inail, Ispettorato del Lavoro e Comune

Prato, Codacons: esposto contro Inail, Ispettorato del Lavoro e Comune

Il Codacons presenta oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Prato in merito all’ incendio scoppiato in una fabbrica tessile della città, costato la vita a 7 lavoratori. Con tale esposto l’ associazione chiede di accertare le responsabilità del sindaco di Prato, dell’ Inail e dell’ Ispettorato del Lavoro relativamente a controlli, verifiche e rispetto delle norme di sicurezza. “Secondo il comandante della polizia municipale Pasquinelli la ditta andata a fuoco non era mai stata controllata – spiega l’ associazione nella denuncia -. Quello che è accaduto a Prato sono in molti a definirla una strage annunciata, e a confermarlo anche le dichiarazioni dell’ assessore alla sicurezza del Comune di Prato Aldo Milone: ‘Avevamo denunciato da tempo la pericolosità di questa situazione'” . La legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede l’ attribuzione all’ Inail delle funzioni già svolte dall’ Ispesl in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, attraverso verifiche a campione e ispezioni e controlli nelle industrie a rischio di incidente rilevante connesso a determinate attività. Il Codacons ha dunque chiesto alla Procura di “verificare se la struttura fosse a norma sotto tutti gli aspetti di legge, e quali attività abbiano compiuto l’ Inail al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori o se fossero prospettabili negligenze od omissioni idonee a configurare responsabilità penali per Inail nonché a carico dell’ Ispettorato del lavoro e del sindaco di Prato e di tutti quei soggetti, organi e autorità preposte a controlli, verifiche e rispetto delle norme di sicurezza sotto il profilo dei reati di Rifiuto di atti d’ ufficio e Omissione, oltre ai reati di omesso controllo e vigilanza, concorso in strage, concorso in omicidio plurimo, omicidio con dolo eventuale, e sulla base dell’ art. 40 del codice penale che afferma: ‘Non impedire un evento, che si ha l’ obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo'”.

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