21 Aprile 2008

Possibile inserire nelle detrazioni anche i medicinali omeopatici

Il quesito. Tra le spese sanitarie detraibili dalle imposte sul reddito è possibile includere quelle sostenute per l`acquisto di prodotti omeopatici, nonché quelle per prestazioni non effettuate da medici ? Il Condacons risponde L`articolo 15, 1° comma, lettera c) del D.P.R. 917/86 elenca le spese sanitarie detraibili. Si tratta delle spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle di cui all`articolo 10, 1° comma, lettera b) del citato decreto), delle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, delle spese per l`acquisto di medicinali non rimborsabili ed il pagamento del ticket per i medicinali rimborsati dal servizio sanitario nazionale, nonché per le attrezzature sanitarie; tuttavia, qualora vi siano dei dubbi circa l`inquadramento della spesa, è opportuno fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Sanità. La detrazione dall`imposta è riconosciuta anche per l`acquisto di “prodotti omeopatici“ equiparati ai medicinali dalla Direzione generale del Ministero della Sanità (ai sensi dell`articolo 1 del D.Lgs. 178/81) ed anche per prestazioni rese da soggetti diversi dai medici, quali dietisti e chiropratici: purché prescritte da un medico; nel caso dei chiropratici, le stesse devono essere eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (circolare 17/E/2006). In merito alla certificazione delle spese sostenute nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007, stante le difficoltà d`adeguamento degli operatori alla novità dello “scontrino parlante“, l`Agenzia delle Entrate ha ammesso l`attestazione rilasciata dal farmacista contenente le informazioni sui prodotti acquistati, contestualmente allo scontrino fiscale evidenziante natura, qualità e quantità dei farmaci venduti, oltre all`indicazione (anche manuale), del codice fiscale del destinatario. Tutti i contribuenti che presentano il Modello Unico o il 730/2008 possono beneficiare: di detrazioni dall`imposta I.R.PE.F. per le spese sostenute nel proprio interesse, delle persone fiscalmente a carico e, a talune condizioni, dei familiari non a carico affetti da particolari patologie che danno diritto all`esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Inoltre, di deduzioni dal reddito complessivo per sé e per familiari, anche non fiscalmente a carico, se portatori di handicap e/o invalidi. È possibile la rateizzazione delle detrazioni in quattro anni – nell`ipotesi in cui l`importo complessivo delle spese mediche, al lordo della franchigia di 129,11 euro, sia superiore a 15.493,71 euro -. Poi, con riferimento alle spese sostenute per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, però, il documento è intestato al figlio, la spesa verrà ripartita tra i due genitori nella proporzione in cui l`hanno effettivamente sostenuta (se diversa dal 50% va indicata sul documento di spesa). Per ciò che concerne gli Eredi, le istruzioni al modello Unico ed al 730 per il 2008 confermano il diritto alla detrazione od alla deduzione per le spese sanitarie del defunto, da loro sostenute dopo il decesso.

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